COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. THIESI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 26.01.2006. Gara Thiesi / Ilvamaddalena del 22.01.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 9 febbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. THIESI ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 26.01.2006.
Gara Thiesi / Ilvamaddalena del 22.01.2006.
La Pol. Thiesi ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica del campo per due giornate, inflitta alla stessa società (unitamente all’ammenda di Euro 200,00), perché, nella parte finale della gara, i sostenitori della squadra lanciavano ripetutamente manciate di terra e sputi all’indirizzo di un assistente dell’arbitro, che veniva più volte raggiunto alla divisa ed al capo; due di essi, inoltre, al termine della gara, tentavano di raggiungere il terreno di gioco forzando un cancello della recinzione, venendone però tempestivamente impediti.
La reclamante ha contestato l’entità della squalifica inflitta e ne ha domandato la revoca, ovvero la riduzione, ritenendola eccessiva in considerazione del fatto che gli episodi descritti, pur deprecabili, vanno attribuiti all’irresponsabile comportamento di due scalmanati, peraltro individuati e denunciati ai Carabinieri. La reclamante ha altresì negato che i fatti abbiano influito sullo svolgimento della partita e che in essi sia ravvisabile qualche manifestazione di violenza.
La Commissione, letto il referto arbitrale, ritiene pienamente provati gli addebiti. Risulta tuttavia, evidente che gli atti vanno inquadrati nell’ambito di una scomposta ed isolata manifestazione di protesta, attribuibile ad un ben individuato gruppo di sostenitori locali, tanto da dover determinare una adeguata riduzione della squalifica del campo.
Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica del campo di gioco della società Thiesi ad una giornata, fermo restando l’ammenda non oggetto di reclamo.
Dispone il non addebito della tassa.
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