COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 9 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ESTERZILI ( Campionato di 3^ Categoria Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Esterzili / Villanovafranca del 22.01.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 9 febbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. ESTERZILI ( Campionato di 3^ Categoria Comitato Provinciale di Cagliari )
Avverso il risultato della gara Esterzili / Villanovafranca del 22.01.2006.
La Società Esterzili ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe disputata il 22.01.2006, per posizione irregolare del giocatore Ghiani Enrico schierato dalla squadra avversaria Villanovafranca.
La Commissione, preso atto che il reclamo è stato spedito oltre i termini previsti dall’art. 42, punto 3 del C.G.S., DELIBERA di dichiararlo inammissibile e dispone l’addebito della tassa.
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