COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°3 del 21 luglio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale dei dirigenti della Società U.S. Codrongianos Giammaria Garau, Coraini Ettore, Pirisi Leonardo e della Società U.S. Codrongianos.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°3 del 21 luglio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale dei dirigenti della Società U.S. Codrongianos Giammaria Garau, Coraini Ettore, Pirisi Leonardo e della Società U.S. Codrongianos. La Procura federale deferiva in data 30 maggio 2005 alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale della Sardegna L.N.D. i Sigg.ri Giammaria Garau, nella sua qualità di Presidente della U.S. Codrongianos; Ettore Coraini, nella sua qualità di Direttore sportivo; Leonardo Pirisi, nella sua qualità di dirigente della nominata società e la società stessa per rispondere i primi tre della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per essersi resi responsabili della sottoscrizione apocrifa del cartellino del calciatore allievo Gavino Roberto Pinna; la società sportiva Codrongianos della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. All’odierna seduta alla quale non erano presenti né i tesserati, né il rappresentante della società, il Procuratore federale, dopo avere concluso per la piena responsabilità di tutti i deferiti, chiedeva che i Sigg.ri Garau, Coraini e Pirisi venisse inflitta la sanzione di un anno di inibizione e che alla società venisse inflitta l’ammenda di euro 100,00. La Commissione, esaminati gli atti, ritiene provata la responsabilità dei tesserati della U.S. Codrongianos e di quest’ultima società in relazione ai fatti contestati. E’ risultato, infatti, incontestabile, come assumono i genitori del calciatore allievo Pinna Gavino Roberto, e ciò con atto di denuncia, – querela proposta nanti la procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari in data 17.11.2004 – che la firma posta nel cartellino dai genitori del minore fosse apocrifa. L’esame comparativo effettuato tra le firme riportate nel cartellino incriminato e quelle del saggio grafico di comparazione al quale venivano sottosposti i genitori del Pinna, hanno dimostrato in maniera inequivocabile, la falsità della sottoscrizione dei genitori di quest’ultimo. Evidenziata l’indubbia sussistenza dei fatti addebitati, occorre stabilire il grado di responsabilità dei singoli soggetti ai fini della graduazione delle sanzioni da irrogare. A tal proposito non vi è dubbio che maggiore responsabilità debba essere attribuita al Sig. Giammaria Garau, che nella sua qualità di presidente e quindi di legale rappresentante della società avrebbe dovuto verificare con maggiore diligenza ed attenzione l’operazione di sottoscrizione del cartellino da parte di un soggetto minore e quindi verificare che la stessa sottoscrizione che, nel caso di specie compete ai genitori, avvenisse secondo il rispetto delle norme federali che impongono che lo stesso Presidente debba attestare “ l’autenticità dei dati e delle firme su riportate”. Né tale omissione può venire attenuata dalla prassi riferita dagli altri tesserati che assumono che il cartellino da sottoscrivere da parte dei genitori del minore veniva consegnato a quest’ultimo perché lo sottoponesse alla loro firma e ciò senza la presenza dei dirigenti; tale consuetudine, anzi, del tutto deprecabile, sottolinea la leggerezza dei tesserati nel controllo dei dati e delle firme del calciatore. Sulla base di tali considerazioni gli stessi dirigenti Coraini Ettore, nella sua qualità di Direttore sportivo e Pirisi Leonardo in quello di dirigente della società U.S. Codrongianos ed addetto al settore organizzativo, devono, seppure in misura minore del Garau, ritenersi responsabili di aver violato quei doveri di diligenza e correttezza che devono essere rispettati nell’ambito del tesseramento dei giovani calciatori minori; del resto gli stessi Coraini e Pirisi hanno riconosciuto d’aver omesso ogni controllo sulla fase della sottoscrizione della richiesta di tesseramento confermando la prassi sopra riferita. In ultimo del pari deve essere riconosciuta la oggettiva e diretta responsabilità della società incriminata alla quale deve essere irrogata una pena ritenuta equa nella misura di 100,00 euro anche in relazione ai fatti consimili. Per quanto sopra, la Commissione ritenuto più grave il comportamento del sig. Garau Giammaria per la sua qualità di presidente ritiene equo irrogare allo stesso una sanzione di mesi sei di inibizione; al direttore sportivo di mesi quattro; al dirigente Pirisi di mesi quattro. Per questi motivi, DELIBERA di irrogare: al Sig. Garau Giammaria la sanzione di mesi sei di inibizione; al Sig. Coraini Ettore la sanzione di mesi quattro di inibizione; al Sig. Pirisi Leonardo la sanzione di mesi quattro di inibizione; alla società U.S. Codrongianos l’ammenda di euro 100,00.
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