COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 16 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. MONTI DI MOLA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 02.02.2006. Gara Monti Di Mola / San Giorgio Perfugas del 29.01.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 16 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. MONTI DI MOLA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 28 del 02.02.2006. Gara Monti Di Mola / San Giorgio Perfugas del 29.01.2006. La società Monti Di Mola ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: - squalifica per sei gare effettive del calciatore Carletti Gian Gavino “ per avere rivolto durante la gara insulti e minacce all’arbitro, che veniva colpito anche con una leggera manata in testa”; - squalifica per tre gare effettive del calciatore Azara Giovanni Maria “ per avere rivolto ingiurie e minacce al direttore di gara, reiterando lo stesso comportamento al termine dell’incontro”. La reclamante ha chiesto la riduzione delle suddette squalifiche. Dal referto arbitrale si rileva che, al 50° del secondo tempo, dopo che il direttore di gara aveva invitato i giocatori del San Giorgio Perfugas ad accelerare una sostituzione, il portiere del Monti Di Mola, Carletti Gian Gavino, si avvicinava a lui parlandogli con un linguaggio offensivo e quindi, ricevuta la comunicazione di espulsione, continuava ad insultarlo, lo minacciava e gli dava una leggera manata in testa; si rileva inoltre che subito dopo interveniva il calciatore Azara Giovanni Maria, il quale accusava l’arbitro di essere ridicolo e poi, alla vista del cartellino rosso, profferiva nei suoi confronti minacce di percosse; dopodichè, finita la partita, lo stesso direttore di gara veniva strattonato per la maglietta da giocatori non esattamente individuati. La Commissione, sulla scorta del referto, ritiene provati gli addebiti nei confronti del Carletti, ma nel contempo, tenuto conto della scarsa intensità della violenza esercitata sull’arbitro, consistente in una “leggera manata” che non risulta avere cagionato alcuna sensazione di dolore, decide di ridurre la sanzione inflitta per adeguarla all’effettiva gravità del comportamento. Per quanto attiene ai fatti attribuiti all’Azara, la Commissione rileva che essi siano provati solo in parte; infatti dal referto si evince che il medesimo ingiuriava e minacciava l’arbitro sul campo, ma non risulta che il medesimo abbia reiterato il suddetto comportamento al termine dell’incontro e pertanto, anche in tal caso, la sanzione deve essere adeguatamente ridotta. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica di Carletti Gian Gavino da sei a quattro giornate e di Azara Giovanni Maria da tre a due giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa.
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