COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 16 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente e della Società G.S. Sadosan Nuoro nonché del calciatore Ganga Tonino.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 del 16 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento del Presidente e della Società G.S. Sadosan Nuoro nonché del calciatore Ganga Tonino. La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione la società Sadosan Nuoro, il suo Presidente nonché il calciatore Ganga Tonino, per la violazione degli articoli 1 e 8 del C.G.S., per aver presentato una richiesta di tesseramento del suddetto calciatore, all’epoca minorenne, invalida perché mancante della firma di uno dei genitori. La Commissione contestava l’addebito, invitando il Presidente della società Sadosan ed il calciatore Ganga Tonino alla presentazione di eventuali deduzioni a difesa ed a formulare eventuale richiesta di audizione entro il giorno 31 gennaio 2006 e fissava la data del 13 febbraio 2006 per la decisione. Nell’odierna seduta la Commissione: - rilevato che soltanto il Presidente della società, tra le persone legittimate, ha fatto pervenire deduzioni a difesa con le quali ha evidenziato che, nel caso di specie, non vi era stato alcun intento volto ad ingannare qualcuno ma che la mancata sottoscrizione della richiesta di tesseramento da parte di entrambi i genitori era stata determinata dalla scarsa conoscenza delle norme che regolano la materia; - visti i documenti dai quali risulta che effettivamente la madre del Ganga Tonino non ha sottoscritto la richiesta di tesseramento del proprio figlio, all’epoca minorenne, con la società Sadosan Nuoro; - osservato che le argomentazioni difensive addotte, pur umanamente comprensibili, sono prive di rilievo giuridico in ordine alla valutazione dei fatti contestati; - ritenuto che tale inadempienza costituisce violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 8 del C.G.S.; - viste le sanzioni previste; DELIBERA di infliggere alla società Sadosan Nuoro l’ammenda di Euro 150,00, al Presidente pro-tempore l’inibizione per mesi due e di squalificare il calciatore Ganga Tonino per mesi uno.
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