COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VALLERMOSA 2000 ( Campionato Juniores – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 dell’8.02.2006. Gara Vallermosa 2000 / Uta 90 del 04.02.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VALLERMOSA 2000 ( Campionato Juniores - Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 dell’8.02.2006. Gara Vallermosa 2000 / Uta 90 del 04.02.2006. Con provvedimento in data 08.02.2006, veniva disposta la inibizione di Chessa Antonio, dirigente della società Vallermosa 2000, fino al 18.04.2006 e la squalifica del giocatore Cerronis Daniele per quattro gare. Lo stesso dirigente, nel corso della partita in oggetto, entrava nel terreno di gioco e proferiva all’arbitro frasi oltraggiose; alla notifica del provvedimento di espulsione, reiterava le frasi oltraggiose verso il direttore di gara e lo minacciava. Questo comportamento gravemente offensivo continuava poi per tutta la gara dalla tribuna. Il Cerronis, dopo una decisione tecnica dell’arbitro, proferiva allo stesso frasi oltraggiose, che reiterava alla notifica del provvedimento di espulsione, cercando anche di colpire con un pugno il direttore di gara e continuando nel comportamento gravemente ingiurioso nei confronti dello stesso. Con reclamo in data 14.02.2006, ritualmente presentato, la Pol. Vallermosa 2000 richiedeva una riduzione della squalifica del Chessa e del Cerronis. Ciò in quanto, secondo la reclamante, gli stessi non avrebbero mai tenuto un comportamento oltraggioso e violento nei confronti del direttore di gara. Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene che il reclamo debba essere respinto in quanto deve ritenersi che i fatti si siano svolti esattamente come indicato dal direttore di gara nel proprio rapporto. La grave natura delle frasi oltraggiose proferite dal Chessa e dal Cerronis impone di ritenere ampiamente adeguata la sanzione inflitta nei confronti di entrambi. Tutto ciò premesso, la Commissione rigetta integralmente il reclamo, con addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it