COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 23 febbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. LA SALLE CALCIO ( Campionato Juniores Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 15.02.2006. Gara Ferrini Cagliari / La Salle del 15.02.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°31 del 23 febbraio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. LA SALLE CALCIO ( Campionato Juniores Comitato Provinciale di Cagliari )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 25 del 15.02.2006.
Gara Ferrini Cagliari / La Salle del 15.02.2006.
L’A.S. La Salle Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Cagliari di squalifica per sei giornate del calciatore Paravagna Carlo, “ perché, dopo una decisione tecnica dell’arbitro, proferiva all’indirizzo dello stesso frasi oltraggiose. Uscendo dal campo, aizzava il pubblico ad insultarlo. A fine gara continuava ad avere un comportamento altamente oltraggioso nei confronti dell’arbitro, mentre lo stesso si dirigeva verso la sua auto”.
La reclamante, nell’atto di ricorso, afferma che i fatti segnalati dall’arbitro nel referto non sono riconducibili al Paravagna, il quale, a seguito del provvedimento di espulsione, si sarebbe diretto subito verso gli spogliatoi, ubicati al lato opposto della tribuna dove si trovava il pubblico, e si sarebbe poi allontanato dagli stessi, accompagnato da un dirigente della Società, mentre l’arbitro si sarebbe ivi trattenuto per almeno altri quindici minuti.
La Commissione, sulla scorta del referto, ritiene totalmente provati gli addebiti nei confronti del Paravagna, esattamente indicato con il suo nome e cognome e con il numero 17 ( diciassette) della maglia; considera inoltre inammissibile, in quanto non prevista da alcuna norma del Codice di Giustizia Sportiva, la richiesta della Società di un confronto tra il suo presidente e l’arbitro.
La Commissione infine, tenuto conto della gravità delle ingiurie e delle minacce proferite dal calciatore, valuta equa la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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