COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. CARBONIA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 16.02.2006. Gara Carbonia / Gemini Pirri del 12.02.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. CARBONIA ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 16.02.2006. Gara Carbonia / Gemini Pirri del 12.02.2006. L.A.C. Carbonia proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo: - squalifica per due gare effettive dei giocatori Cancedda Raffaele, Dentoni Mirko, Mura Simone e Serra Stefano; - ammenda di Euro 250,00; - squalifica per due gare del campo di gioco. La reclamante, in merito alla sanzione applicata dal Giudice Sportivo nei confronti dei giocatori assumeva che quanto assunto dall’arbitro non corrispondeva alla realtà dei fatti e chiedeva la riduzione; in riferimento alla squalifica del campo riteneva egualmente eccessiva la sanzione inflitta in quanto la terna arbitrale, contrariamente da quanto riferito nel rapporto, non avrebbero ricevuto alcuna minaccia e comunque nessuna costrizione all’interno degli spogliatoi e ne chiedeva la riduzione; infine, in relazione all’ammenda, pur non specificando i motivi, chiedeva genericamente una riduzione dovendosi così interpretare la richiesta di “revisione dei provvedimenti assunti”, come si legge nella parte finale del reclamo. Ciò premesso la Commissione, esaminati gli atti e rilevato che il direttore di gara, seppur convocato, non è comparso, ritiene in primo luogo di dover considerare inammissibile il ricorso in relazione alla squalifica dei giocatori Cancedda, Dentoni, Mura e Serra, in quanto gli stessi venivano sanzionati per due giornate di gara, ciò ai sensi dell’art. 41 n° 3; ritiene, altresì, che in dipendenza del comportamento minaccioso ed ingiurioso dei sostenitori della squadra reclamante, comportamenti tra l’altro reiterati sia all’indirizzo del direttore di gara che degli assistenti, sia adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Ritiene, infine, che - seppure il comportamento dei sostenitori dell’A.C. Carbonia per i fatti verificatisi all’interno del campo di gara doveva indubbiamente ritenersi grave, in quanto gli stessi non solo avrebbero impedito l’accesso dell’arbitro negli spogliatoi ma impedivano che questi per oltre un’ora potesse uscire -, la sanzione inflitta deve considerarsi eccessiva in rapporto ai fatti così come descritti nel referto di gara e perciò deve essere ridotta ad UNA sola giornata. Tale riduzione viene giustificata in relazione alle sanzioni applicate a fatti consimili precedentemente giudicati e soprattutto in considerazione del fatto che i sostenitori, pur avendo reiterato le proteste e le minacce nei confronti della terna arbitrale, non hanno tuttavia posto in essere alcun atto di violenza. Infine per quanto attiene il comportamento dei tifosi fuori dal campo di gioco è indubbio che trattasi di un fatto molto grave seppur limitato ad alcune persone che per diversi chilometri hanno inseguito l’autovettura del direttore di gara e degli assistenti tentando di bloccarla e creando una situazione di serio pericolo per gli stessi; tale violazione va sanzionata in maniera più severa rispetto a quanto stabilito dal Giudice di primo grado in quanto quest’ultimo ha errato nell’applicazione della norma irrogando l’ammenda di sole 250,00 euro mentre, nel caso in esame, in applicazione dell’art.11 del C.C.S., avrebbe dovuto applicare un’ammenda da 1.000,00 a 15.000,00 euro, sanzione, appunto, prevista dalla citata disposizione normativa per le società non appartenenti alla sfera professionistica che si siano rese responsabili di fatti violenti, verificatisi anche in luoghi diversi di quelli di svolgimento della gara. Sulla base di tale considerazione, pertanto, la sanzione corretta ed adeguata deve determinarsi nella misura di euro 1000,00 considerata nel minimo in dipendenza del fatto che, seppure il comportamento dei sostenitori debba ritenersi come già riferito grave, il numero degli stessi era molto limitato essendo soltanto cinque le persone che hanno inseguito l’auto della terna arbitrale. Per questi motivi la Commissione, in parziale riforma dell’impugnata decisione, DELIBERA: - l’inammissibilità del reclamo avverso la squalifica dei giocatori Cancedda, Dentoni, Mura e Serra, squalificati per due giornate ai sensi dell’art.4 n° 3 del C.G.S.; - di ridurre la squalifica del campo di gioco ad una giornata di gara; - di aumentare l’ammenda di euro 250,00 ad Euro 1000,00 in applicazione dell’art. 11, n°3 del C.G.S.. Dispone il non addebito della tassa in considerazione del parziale accoglimento del reclamo.
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