COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. MANDAS ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 09.02.2006. Gara Decimomannu / Mandas del 05.02.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. MANDAS ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 09.02.2006.
Gara Decimomannu / Mandas del 05.02.2006.
L’U.S. Mandas ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di squalifica per quattro garre effettive del calciatore Peddis Marco perché “ espulso per triviali offese all’arbitro, lo minacciava e tentava di avvicinarglisi con fare intimidatorio, cercando di divincolarsi dai compagni che lo trattenevano; nell’uscire finalmente dal campo, rivolgeva all’arbitro ulteriori minacce”.
La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, sostenendo che essa sia sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti, in quanto il calciatore non avrebbe manifestato alcuna intenzione aggressiva nei confronti dell’arbitro, limitandosi a protestare vivacemente contro la notifica di un provvedimento di espulsione, da lui ritenuto ingiusto.
Il Presidente della suddetta società, nel corso dell’audizione nanti la Commissione, ha confermato integralmente il contenuto del reclamo ed ha insistito per l’accoglimento dello stesso.
La Commissione, sulla base del referto arbitrale, ritiene esattamente provati i fatti di ingiuria e minaccia attribuiti al Peddis; peraltro, l’effettiva assenza di un comportamento violento da parte del medesimo è condizione sufficiente per ridurre la durata della squalifica riconducendola entro termini adeguati.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica di Peddis Marco da quattro a tre gare effettive.
Dispone il non addebito della tassa.
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