COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TUTTAVISTA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 16.02.2006. Gara Tuttavista / Lulese del 12.02.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TUTTAVISTA ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 30 del 16.02.2006. Gara Tuttavista / Lulese del 12.02.2006. Il Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 30 del 16.02.2006, ha irrogato alla società Tuttavista l’ammenda di Euro 150,00, in relazione alla gara del campionato di 2^ Categoria disputata in data 12.02.2006 contro la Lulese, a causa di gravi insulti e minacce proferiti dai suoi sostenitori nei confronti dell’arbitro per tutta la partita; in particolare, il direttore di gara era fatto oggetto di sputi, che non lo raggiungevano solamente per aver raggiunto velocemente il suo vicino spogliatoio. Contro il provvedimento, la società Tuttavista, con ricorso pervenuto in data 23.02.2006, sostiene genericamente che non vi siano stati comportamenti tali da minacciare l’incolumità dell’arbitro, ovvero che effettivamente siano stati lanciati degli sputi. La Commissione, esaminato il referto arbitrale e rilevato la specificità degli addebiti e la chiarezza delle circostanze riferite, e rilevato inoltre che la misura dell’ammenda inflitta appare congrua alle circostanze medesime, DELIBERA il rigetto del reclamo. Dispone inoltre l’addebito della tassa.
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