COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TORPE’ ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso il risultato della gara Torpè / Union 22 del 05.02.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°32 del 02 marzo 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TORPE’ ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso il risultato della gara Torpè / Union 22 del 05.02.2006. La U.S. Torpè ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara Torpè / Union 22, sostenendo che ad essa ha preso parte, senza che ne avesse titolo, nella formazione della società Union 22, il giocatore Delogu Roberto, il quale, nella partita precedente Union 22 / Padru del 29.01.2006, era stato espulso dal campo ( insieme ad un giocatore del Padru). Detta espulsione, soggiunge la reclamante, non è stata riportata nel referto arbitrale, ma avrebbe dovuto cionondimeno indurre i dirigenti, l’allenatore e lo stesso giocatore a non partecipare all’incontro successivo, per il quale è reclamo, essendo automatica la sanzione. La U.S. Torpè ha pertanto domandato l’applicazione della sanzione sportiva della perdita dell’incontro, a carico della Union 22, col risultato di 0 a 3. Quest’ultima società ha fatto pervenire controdeduzioni, sostenendo, in conformità con quanto riportato nel referto arbitrale, che la partecipazione alla gara è avvenuta regolarmente, da parte del Delogu Roberto, dal momento che la sua espulsione, nel corso della gara precedente, non è mai avvenuta, come fa fede il referto relativo, dove non risulta riportata. L’arbitro della gara ha fatto pervenire a questa Commissione, in data 10.02.2006, a mezzo fax, un supplemento del referto, nel quale ha ammesso di essere incorso nella omissione, per non avere riportato il nominativo del giocatore Delogu Roberto, fra gli espulsi della gara Union 22 / Padru. Alla convocazione della stessa Commissione Disciplinare disposta per la seduta odierna, per fornire chiarimenti, l’arbitro non si è tuttavia presentato. La Commissione ritiene infondate le ragioni della reclamante, considerato che il referto arbitrale relativo alla gara Union 22 / Padru, unico documento ufficiale che fa fede dei provvedimenti di espulsione adottati nel corso di essa, del quale, per un criterio di prova e di certezza degli avvenimenti, deve tenersi conto, non menziona, fra i giocatori sanzionati, il giocatore Delogu Roberto ( tanto che il C.U. n° 22 del 1° febbraio 2006, del Comitato Provinciale di Sassari, non ne ha riportato il nominativo). Né può assumere rilievo il tardivo supplemento che l’arbitro ha fatto pervenire a questa Commissione, nel quale egli ha ritenuto di fornire una maldestra motivazione della sua inspiegabile, grave omissione. Tale supplemento, redatto in epoca successiva alla disputa dell’incontro del 05.02.2006, non consente, perciò, a posteriori, di ovviare alla mancata annotazione del provvedimento di espulsione adottato nel corso della gara precedente del 29.01.2006, cosicchè solo al referto redatto in occasione della stessa ( e non al menzionato supplemento) può attribuirsi valore ed efficacia di atto ufficiale. Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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