COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 6 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. LUNAMATRONA ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 16.03.2006. Gara Virtus Villaurbana / Lunamatrona del 12.03.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 6 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. LUNAMATRONA ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 16.03.2006. Gara Virtus Villaurbana / Lunamatrona del 12.03.2006. La reclamante chiede: 1) sia annullata la squalifica per tre giornate di gara inflitta al giocatore Ortu Francesco perché ritenuto responsabile, dopo essere stato espulso durante la gara Lunamatrona / Meana Sardo del 05.03.2006 per fallo di reazione nei confronti di un avversario, di essersi tolto la maglia insultando l’arbitro; 2) sia annullata la squalifica ad una ulteriore giornata di gara, oltre alle tre precedentemente summenzionate, inflitta al giocatore Ortu Francesco perché ritenuto responsabile di aver preso parte alla gara in epigrafe pur non avendone titolo; 3) l’annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3 a danno della Società, perché ritenuta responsabile di aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare ( Ortu Francesco), con il relativo ripristino del risultato acquisito sul campo di 3 a 2 a favore della società Virtus Villaurbana. Sostiene la società Lunamatrona che durante la gara Lunamatrona / Meana Sardo disputatasi il 05.03.2006, al quarantesimo circa del primo tempo, veniva espulso dall’arbitro il proprio giocatore Arca Luca, e non Ortu Francesco, eppertanto i provvedimenti disciplinari conseguenti all’espulsione dovevano essere assunti nei confronti del giocatore resosi responsabile di quanto contestato, e cioè Arca Luca, e non nei confronti dell’Ortu Francesco. L’arbitro, convocato a chiarimenti, declinava l’invito adducendo motivi di lavoro. La Commissione, constatato che da parte della ricorrente sono state osservate le previste norme procedurali per quanto attiene i provvedimenti di squalifica del giocatore Ortu Francesco mentre altrettanto non è stato fatto per la contestazione del provvedimento della sanzione della perdita della gara, posto che i motivi del reclamo non sono stati inviati alla controparte né, tantomeno, la ricevuta della raccomandata è stata allegata al reclamo, rileva quanto segue. L’arbitro della gara tra Lunamatrona ed il Meana Sardo non indicava nel suo referto e nelle allegate distinte dei giocatori alcuna espulsione, o meglio, nel suo rapporto, alla voce “ calciatori espulsi”, risulta scritto: nessuno , mentre nelle distinte dei giocatori, alla voce “Espulsi”, non vi è alcun segno. Nel C.U. n° 33 del 09.03.2006 non veniva conseguentemente pubblicato alcun provvedimento a carico del giocatore Ortu Francesco. L’arbitro di detta gara, in data 11.03.2006, faceva pervenire al Giudice Sportivo un allegato al referto della partita Lunamatrona / Meana Sardo dove dichiarava di aver effettuato in detta gara due espulsioni: la prima a carico del giocatore Uras Didir ( n° 5 Meana Sardo) e la seconda a carico del giocatore Ortu Francesco ( n° 13 Lunamatrona) precisando di aver inspiegabilmente dimenticato di menzionare i fatti sanzionatori nel proprio referto. Il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul C.U. n° 34 del 16.03.2006, preso atto della precisazione del direttore di gara e rilevato quindi che il giocatore Ortu Francesco aveva preso parte alla gara Virtus Villaurbana / Lunamatrona, disputata il 12.03.2006, senza averne titolo, infliggeva alla società Lunamatrona la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, ed al giocatore Ortu Francesco una ulteriore giornata di squalifica oltre a quelle ( tre) stabilite a seguito dell’espulsione nella gara del 05.03.2006. Il provvedimento di squalifica a tre giornate di gara, con relative motivazioni, veniva pubblicato nello stesso C.U. n° 34. In data 21.03.2006, l’arbitro dell’incontro Lunamatrona / Meana Sardo faceva pervenire al C.R.Sardegna ulteriori note nelle quali, tra l’altro, precisava che il giocatore Ortu Francesco si sarebbe trattenuto a fine gara nel suo spogiatoio per chiedergli di non “menzionare la sua espulsione”. Se ciò fosse vero, ancora più “strano” appare il suo referto laddove risulta scritto espulsi: nessuno!. Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene di poter accedere alle richieste proposte dalla reclamante nella parte in cui si chiede l’annullamento delle squalifiche inflitte al proprio tesserato mentre non può entrare nel merito in ordine alla riichiesta di annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara per vizio procedurale. Ciò in quanto, è ben vero che il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del G.S., ma è altrettanto vero che il provvedimento di espulsione deve essere ritenuto certo e tale certezza deriva dagli atti ufficiali di gara ( referto e relativo allegato) che nel caso di specie nulla riportavano in ordine alla contestata espulsione dell’Ortu. La società reclamante ha avuto notizia del provvedimento di espulsione del giocatore Ortu con il C.U. n° 34 del 16.03.2006 quindi ben oltre la data della disputa della gara Virtus Villaurbana / Lunamatrona ( 12.03.2006). Fino a quel momento la posizione dell’Ortu era quindi regolare ed egli pertanto prese parte alla gara Virtus Villaurbana / Lunamatrona avendone pieno titolo. Deve infatti ritenersi che la conoscenza e la conoscibilità dei provvedimenti del direttore di gara devono necessariamente ritenersi compiute mediante la pubblicazione negli atti ufficiali di gara, quali appunto il referto, gli elenchi dei giocatori e l’eventuale supplemento, non avendo i tesserati, a propria disposizione, altre fonti di informazione certe. La società Lunamatrona ed il giocatore Ortu Francesco non avevano avuto modo di poter essere a conoscenza del provvedimento di espulsione a carico del giocatore medesimo, poiché, come sopra esposto, tale provvedimento non venne pubblicato in alcun documento ufficiale. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto concerne la sanzione sportiva della perdita dell’incontro a carico della società Lunamatrona col risultato di 0 a 3, per mancata osservanza delle formalità previste dall’art. 29, n°5, 9 del C.G.S.; 2) di accogliere il reclamo per quanto concerne tutte le giornate di squalifica inflitte al giocatore Ortu Francesco. Dispone il non addebito della tassa.
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