COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 6 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. PALAU ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S.C.U. n° 35 del 23.03.2006. Gara Montina / Palau del 19.03.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°37 del 6 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. PALAU ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S.C.U. n° 35 del 23.03.2006. Gara Montina / Palau del 19.03.2006. L’U.S. Palau ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di squalifica per tre gare effettive del calciatore Madeddu Maurizio perché “ espulso per avere contestato vivacemente una decisione del direttore di gara, al termine dell’incontro entrava nello spogliatoio dell’arbitro assumendo comportamento minaccioso”. La reclamante, nell’atto di ricorso, afferma che dalla lettura degli atti ufficiali risulterebbe evidente che la condotta del Madeddu non integra gli estremi dell’ingiuria e della minaccia, essendosi egli limitato a contestare vivacemente le decisioni del direttore di gara e chiede la riduzione della squalifica. La Commissione, nella scorta del rapporto arbitrale, ritiene invece che sia totalmente provato che il Madeddu, nel contestare il giudice di gara, assumeva nei suoi confronti un atteggiamento minaccioso e lo ingiuriava mandandolo a quel paese e che, poco dopo, al termine della gara, entrato nello spogliatoio di quest’ultimo, lo minacciava verbalmente in ordine a quanto avrebbe scritto sul referto e quindi se ne andava via sbattendo la porta. La Commissione, tenuto conto in particolare del fatto che l’atteggiamento minaccioso ed ingiurioso non è stato tenuto dal Madeddu solo nell’immediatezza della decisione arbitrale che intendeva contestare, ma è stato reiterato a fine gara all’interno degli spogliatoi dopo che già era stato adottato nei suoi confronti il provvedimento dell’espulsione, valuta equa la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo e pertanto DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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