COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 20 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ONIFERESE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 30.03.2006. Gara Oniferese / Bultei del 26.04.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 20 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ONIFERESE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 30.03.2006. Gara Oniferese / Bultei del 26.04.2006. La Pol. Oniferese proponeva rituale reclamo avverso la squalifica per quattro giornate di gara inflitte al proprio giocatore Ruggiu Marco, sanzionato dal Giudice Sportivo per aver minacciato il direttore di gara dopo essere stato ammonito, per avere dopo tale minacce, alle quali seguiva l’espulsione, tentato a più riprese di colpire l’arbitro con pugni senza riuscirci grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra e per avere, infine, al termine della gara continuato a minacciare il predetto. La reclamante assumeva che il proprio tesserato si sarebbe limitato a protestare, seppure in maniera vivace, senza proferire alcune minacce all’indirizzo dell’arbitro e che quest’ultimo avrebbe equivocato sulle frasi pronunciate dal Ruggiu. La Commissione, esaminato il rapporto di gara e constatato che l’arbitro ha riferito con estrema precisione e dovizia di particolari il fatto contestato al Ruggiu assumendo che, nel caso di specie, non vi fu alcun equivoco in merito all’espressione usata da quest’ultimo, riportata integralmente nel predetto atto, ritiene che la squalifica inflitta debba essere confermata in considerazione del comportamento del tesserato della società reclamante, reo di avere, tra l’altro, reiterato le minacce anche dopo la fine dell’incontro in oggetto e di avere cercato di colpire con pugni lo stesso arbitro, evento non verificatosi grazie all’intervento dei compagni di squadra del Ruggiu. Pertanto la Commissione DELIBERA di respingere il ricorso confermando integralmente la sanzione inflitta e disponendo l’addebito della tassa.
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