COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 20 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SOCIO CULTURALE CASTIADAS ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 30.03.2006. Gara Su Planu / Socio Culturale Castiadas del 26.03.2006

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 20 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SOCIO CULTURALE CASTIADAS ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 30.03.2006. Gara Su Planu / Socio Culturale Castiadas del 26.03.2006. La Società Socio Culturale Castiadas ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica fino al 30.11.2006 inflitta al giocatore Camboni Daniele ( capitano) perché ritenuto responsabile a fine gara, nel rientrare verso gli spogliatoi, di avere prima aggredito il direttore di gara con frasi ingiuriose e minacciose e poi di averlo strattonato, afferrandogli la maglia. La reclamante ha contestato gli addebiti, assumendo che il giocatore, sicuramente esasperato da una decisione tecnica del direttore di gara ( che aveva comportato la convalida di una rete subita dalla propria formazione sul finale dell’incontro), si limitò a proferire all’indirizzo di quest’ultimo espressioni ingiuriose, ma non della gravità riportata nel referto. Ha pertanto domandato una riduzione della squalifica del proprio giocatore ad una sola giornata, tenuto conto dei suoi buoni precedenti e di altre decisioni assunte da questa Commissione in situazioni analoghe. La Commissione, esaminato il referto arbitrale, nel quale vengono descritti minuziosamente gli atti di scomposta reazione attribuiti al giocatore Camboni Daniele, capitano del Castiadas, consistiti nelle ingiurie e nelle minacce proferite all’indirizzo del direttore di gara, degenerate negli atti di violenza rappresentati dallo strattonamento e dall’avere afferrato quest’ultimo, più volte, per la maglia, ritiene di non poter accedere alle tesi della reclamante. L’entità e la gravità degli accertati episodi fa ritenere adeguata la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, anche in considerazione della reiterazione culminata nel calcio violentissimo inferto alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, dopo che il giocatore riuscì a divincolarsi. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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