COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 20 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. PIMENTEL ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Pimentel / Seui Arcueri del 26.03.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 20 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S.D. PIMENTEL ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Pimentel / Seui Arcueri del 26.03.2006. Con reclamo in data 30.03.2006, l’U.S. Pimentel chiedeva che venisse rilevata la posizione irregolare del giocatore Usai Vittorio della società Seui Arcueri, con riferimento alla gara in oggetto. Al riguardo, evidenziava che lo stesso aveva partecipato a tale gara pur non essendo regolarmente tesserato per la stagione in corso, chiedendo venisse inflitta alla società Seui Arcueri la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0. La società Seui Arcueri non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione, rilevato che effettivamente il calciatore Usai Vittorio ha preso parte alla gara in oggetto nelle fila della società Seui Arcueri pur non avendone titolo in quanto non tesserato, DELIBERA di infliggere alla società Seui Arcueri la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. Dispone il non addebito della tassa.
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