COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 20 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare ATLETICO CACADDA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso delibera C.U. n° 30 del 29.03.2006. Gara Trinità / Atletico Cacadda del 26.03.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°39 del 20 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare ATLETICO CACADDA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso delibera C.U. n° 30 del 29.03.2006. Gara Trinità / Atletico Cacadda del 26.03.2006. La società Atletico Cacadda ha presentato preannuncio di reclamo avverso il provvedimento in epigrafe col quale venivano squalificati il dirigente Careddu Stefano e i calciatori Sotgiu Massimo, Dobson Michael e Careddu Massimiliano. La Commissione, rilevato che il preannuncio di reclamo è arrivato presso la sede del Comitato Regionale Sardegna in data 4 aprile 2006, pertanto oltre il termine previsto per il deposito dei reclami alla Commissione Disciplinare, ridotto per le ultime quattro giornate di campionato al secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, termine così stabilito con provvedimento emesso dal Presidente Federale ai sensi dell’art. 29, comma 11 del C.G.S., pubblicato nel Comunicato Ufficiale n° 33 del 9 marzo 2006 del Comitato Regionale Sardegna, DICHIARA inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it