COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 28 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. TAVOLARA ( Campionato Regionale Juniores ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 06.04.2006. Gara Tavolara / Castelsardo del 01.04.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 28 aprile 2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. TAVOLARA ( Campionato Regionale Juniores ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 37 del 06.04.2006. Gara Tavolara / Castelsardo del 01.04.2006. La S.S. Tavolara proponeva reclamo avverso la squalifica del proprio giocatore Pau Roberto per quattro giornate di gara per avere rivolto frasi offensive al direttore di gara al termine dell’incontro e per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, dato una leggera spinta allo stesso arbitro. La Commissione esaminato il reclamo e constatato che lo stesso è stato inviato in data 10.04.2006 e cioè oltre il termine abbreviato di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 09.03.2006, che prevede il deposito o comunque l’invio entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione delle sanzioni del Giudice Sportivo nel Comunicato Ufficiale ( pubblicazione avvenuta in data 06.04.2006) DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della tassa a carico della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it