COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 18 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare ARC.RO.ME SESTU ( Campionato di Calcio a Cinque Serie “C2”) Avverso il risultato della gara San Mauro / Arc.Ro,Me Sestu del 05.05.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°44 del 18 maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare ARC.RO.ME SESTU ( Campionato di Calcio a Cinque Serie “C2”) Avverso il risultato della gara San Mauro / Arc.Ro,Me Sestu del 05.05.2006. La reclamante chiede sia inflitta alla società San Mauro la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe sostenendo che ad essa avrebbe preso parte nelle sue file il giocatore Agus Daniele in posizione irregolare perché squalificato, come da C.U. n° 35 del 4 maggio 2006 del Comitato Provinciale di Cagliari. La società San Mauro ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni con le quali sostiene la regolarità della posizione del proprio calciatore, in quanto la squalifica a suo carico non poteva essere scontata nel campionato di calcio a cinque perché subita in altro campionato gestito da altro Comitato. La Commissione, - accertato che la reclamante ha provveduto a trasmettere ritualmente e nei termini copia del ricorso alla controparte; - rilevato che l’art. 17 comma 3 del C.G.S. prevede che il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione; - rilevato altresì che il calciatore Agus Daniele ha subito la squalifica con la squadra militante nella terza categoria del campionato Provinciale, campionato presso il quale deve scontare la sanzione; - considerato che il predetto Agus si trovava in posizione regolare ed aveva diritto di partecipare alla gara per cui si procede, DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Arc.Ro.Me Sestu e dispone l’addebito della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it