COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 01 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LUOGOSANTO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U: n° 44 del 18.05.2006. Gara play-out Olmedo / Luogosanto del 14.05.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 01 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LUOGOSANTO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U: n° 44 del 18.05.2006. Gara play-out Olmedo / Luogosanto del 14.05.2006. La Soc. Pol. Luogosanto ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori; - squalifica del campo di gioco della stessa società per n°3 gare ed ammenda di € 600,00; - squalifica del giocatore Spano Piero fino al 31.12.2007; - squalifica del giocatore Spano Nicola per n°9 gare; - squalifica del giocatore Malu Alessandro per n°3 gare; - inibizione a carico del dirigente Demuro Agostino fino al 31.01.2007; - inibizione a carico dei dirigenti Frasconi Salvatore e Pirodda Mario fino al 31.12.2006. Detti provvedimenti sono stati adottati avendo il G.S. osservato:  che nel corso del 2° tempo l’arbitro aveva dovuto sospendere temporaneamente la gara per lancio di bottigliette e di oggetti vari contro uno dei propri assistenti ad opera dei sostenitori del Luogosanto, e che, al termine della stessa, i predetti sostenitori, in numero di circa trenta, ai quali si aggiungevano i dirigenti Frasconi Salvatore e Pirodda Mario, attorniavano l’arbitro e i suoi assistenti, impedendo loro di raggiungere gli spogliatoi;  che in soccorso del direttore di gara accorreva l’osservatore arbitrale, presente nei pressi, il quale riusciva ad afferrarlo per un braccio ed a trascinarlo via, benché anch’egli venisse strattonato e trattenuto, oltre che colpito con vari calci, mentre si moltiplicavano gli insulti e le minacce; i due, comunque, riuscivano a raggiungere gli spogliatoi dopo parecchi minuti;  che il dirigente del Luogosanto Demuro Agostino, indebitamente introdottosi nel locale, ingiuriava e minacciava l’arbitro e tentava di venire a contatto con lui al pari di svariati giocatori che lo sbeffeggiavano;  che lo stesso trattamento veniva usato verso i due assistenti, poco dopo sopraggiunti, che avevano dovuto ricorrere alla protezione della forza pubblica e dei dirigenti dell’altra società;  che uno degli assistenti, al temine della gara, veniva avvicinato dal giocatore Spano Piero (già espulso per triviali ingiurie rivolte alla terna arbitrale) che gli poneva una mano sul viso e quindi lo colpiva con due schiaffi, seppure non violenti;  che la terna arbitrale e l’osservatore restavano assediati negli spogliatoi per circa 40 minuti (mentre dall’esterno continuavano a provenire ingiurie e minacce), tanto che essi potevano uscire solo sotto la protezione della forza pubblica, accompagnati da ulteriori improperi e minacce dei facinorosi presenti, fra i quali si distingueva ancora il dirigente Demuro, oltre che il giocatore Spano Nicola, già espulso nel corso della gara per ripetute ingiurie rivolte alla terna arbitrale.  La squalifica per n°3 giornate effettive del giocatore Malu Alessandro é stata inflitta per avere, egli, nel corso del 2° tempo, insultato l’arbitro ed avergli rivolto ripetute gravi minacce. La reclamante ha contestato gli addebiti ed ha domandato un’equa riduzione delle sanzioni, ritenendole eccessive in relazione al reale accadimento dei fatti. In essi non sarebbero a suo dire ravvisabili comportamenti di particolare gravità, che siano andati oltre limiti di una animata protesta e contestazione, verso la terna arbitrale, nei cui confronti, peraltro, non sarebbero stati posti in essere atti di violenza. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato integralmente il proprio rapporto ed i supplementi allegati. Egli ha precisato, in particolare, di non essere stato fatto oggetto di atti di violenza fisica da parte dei giocatori e dei dirigenti del Luogosanto, ed ha soggiunto che questi ultimi, essendo entrati in campo a fine gara, profferirono le ingiurie e le minacce. Nella concitazione generale, l’assistente dell’arbitro venne colpito (per quanto da lui stesso riferito) dal giocatore Spano Piero, con due schiaffi peraltro non violenti. Quanto allo Spano Nicola, espulso al 13° del 2° tempo per avere ingiuriato la terna arbitrale, egli proseguì in tale comportamento a fine gara. L’arbitro ha inoltre confermato quanto riportato nel suo supplemento in ordine alle espressioni ingiuriose e minacciose attribuite al giocatore Malu Alessandro ed al comportamento attribuito al dirigente Demuro Agostino. E’ stato altresì sentito a chiarimenti l’osservatore arbitrale, che ha confermato il proprio rapporto. Egli ha precisato che i dirigenti Frasconi Salvatore e Pirodda Mario si resero responsabili di aver accerchiato l’arbitro impedendogli di recarsi negli spogliatoi, avendogli altresì sbarrato la strada, spostandolo e facendo forza con i propri corpi. Lo stesso osservatore ha soggiunto di essere stato attinto da diversi calci sulle gambe da parte dei sostenitori del Luogosanto, nei pressi degli spogliatoi, tanto da aver subito un ematoma, senza essere stato tuttavia in grado di individuarne il responsabile. La Commissione, sulla scorta del referto e dei supplementi allegati, nonché dei chiarimenti forniti, ritiene pienamente provati gli addebiti. La dettagliata descrizione degli episodi rende in effetti in larga parte insignificanti e non condivisibili gli assunti della reclamante. Per ciò che concerne le sanzioni adottate deve rilevarsi: - quanto alla squalifica del campo, che la pur accertata gravità dei fatti attribuiti ai sostenitori ed ai dirigenti del Luogosanto rende necessaria una limitata riduzione della sanzione inflitta, tenuto conto che essi si sono verificati in un contesto ben circoscritto, ed a fine gara. Su tale valutazione incide la complementare sanzione dell’ammenda, originata dalle medesime intemperanze, che deve essere confermata integralmente; - quanto alla squalifica inflitta al giocatore Spano Nicola, anch’essa va soggetta ad adeguata riduzione, in considerazione della portata degli addebiti, consistiti nelle ingiurie pur reiterate. Di converso, risultano adeguate le ulteriori sanzioni inflitte, rispettivamente:  al giocatore Spano Piero, in considerazione del deprecabile comportamento consistito nell’aver posto la mano sul viso di uno degli assistenti, accompagnato dai due schiaffi, pur non violenti;  al dirigente Demuro Agostino, per l’indebita intromissione negli spogliatoi e per le ingiurie e le minacce rivolte alla terna arbitrale;  ai dirigenti Frasconi Salvatore e Pirodda Mario, per le gravi intemperanze poste in essere nei confronti dell’arbitro e dei suoi assistenti, allorché li accerchiarono, impedendo loro di accedere agli spogliatoi;  al giocatore Malu Alessandro, per le ingiurie e le minacce rivolte all’arbitro. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, - di ridurre la squalifica del campo di gioco del Luogosanto a n°2 giornate; - di ridurre la squalifica del giocatore Spano Nicola a n°5 giornate. - di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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