COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 dell’ 5 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. FRANCESCO BELLU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Francesco Bellu / Pabillonis 97 del 24 settembre 2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 12 dell’ 5 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S. FRANCESCO BELLU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Francesco Bellu / Pabillonis 97 del 24 settembre 2006. Con reclamo inviato in data 25 settembre 2006, la società Francesco Bellu ricorreva avverso il risultato della gara in oggetto, terminata col punteggio di 2 a 3, assumendo che la società Pabillonis 97 avrebbe fatto partecipare all’incontro il calciatore Marongiu Matteo, in posizione irregolare in quanto squalificato per una giornata come da Comunicato Ufficiale n° 42 del 5 maggio 2006. La ricorrente richiedeva che venisse inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Pol. Pabillonis 97 e al reclamo allegava copia della distinta gara e ricevuta dell’invio del reclamo alla società Pabillonis 97. La Commissione, esaminati gli atti e rilevata la tempestiva presentazione del reclamo, osserva che con Comunicato Ufficiale n° 42 in data 5 maggio 2006, il giocatore Marongiu Matteo della società Pabillonis 97 veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni e il giorno 24 settembre 2006 il citato giocatore partecipava alla gara di CampionatoFrancesco Bellu / Pabillonis 97. Nessuna gara è stata disputata tra la data in cui è stata irrogata la squalifica e la data in cui si è svolta la gara per cui è reclamo; pertanto, la partecipazione del giocatore Marongiu Matteo alla gara in oggetto, come risulta dalla distinta gara, è sicuramente irregolare. Ciò comporta, ai sensi dell’art.12, n° 5, lett.A), del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per la squadra Pabillonis 97 che ha impiegato un giocatore squalificato. Inoltre, al giocatore Marongiu Matteo deve essere inflitta una ulteriore giornata di squalifica. Tutto ciò premesso, la Commissione DELIBERA di infliggere alla società Pabillonis 97 la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e la squalifica di una ulteriore giornata al giocatore Marongiu Matteo della società Pabillonis 97. Dispone il non addebito della tassa.
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