COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 dell’ 12 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. TALORO GAVOI ( Campionato di Eccellenza ) Avverso il risultato della gara Taloro Gavoi / Budoni del 24.09.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 13 dell’ 12 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. TALORO GAVOI ( Campionato di Eccellenza ) Avverso il risultato della gara Taloro Gavoi / Budoni del 24.09.2006. La Società Taloro Gavoi ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe ( 2 a 1 a favore della Pol. Budoni) sostenendo l’irregolarità della posizione del calciatore Mometti Davide, schierato in campo dalla società Budoni nel secondo tempo nonostante fosse sottoposto a squalifica per una giornata di gara. Rileva la società reclamante che il Mometti ( erroneamente indicato come Moretti Davide) risulta dal Comunicato Ufficiale n° 161 della stagione sportiva 2005/2006 della Lega Nazionale Dilettanti essere stato squalificato per una gara per recidività (2^ infrazione) in ammonizioni irrogata nel corso della partita Civitavecchiese / Budoni dell’11.06.2006, valida quale incontro di ritorno del secondo turno degli spareggi tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza al fine di acquisire il titolo per richiedere l’ammissione al campionato nazionale di serie “D”; il medesimo, indicato correttamente come Mometti Davide, risulta dal C.U. n° 142 avere avuto la prima ammonizione con diffida in occasione della gara del primo turno degli spareggi Formigione / Budoni del 21.05.2006. Argomenta la stessa reclamante che, essendo stata quella del giorno 11.06.2006 l’ultima gara ufficiale disputata nella precedente stagione agonistica dalla società di appartenenza del Mometti, questi dovesse scontare la squalifica in occasione della prima giornata del Campionato 2006/2007, cioè nella partita Taloro Gavoi / Budoni del 24.09.2006. La Pol. Budoni, nelle sue controdeduzioni, afferma invece che la posizione del Mometti nella partita indicata in epigrafe fosse regolare, sostenendo che egli non dovesse scontare la squalifica per somma di ammonizioni, intervenuta nelle gare spareggio, nel successivo campionato, bensì nelle successive gare di spareggio promozione, altrimenti, nell’ambito del campionato, si verificherebbe una odiosa disparità di trattamento tra coloro che subiscono la squalifica dopo quattro ammonizioni ( secondo la regola generale) e quelli che la subiscono dopo solo due ammonizioni ( secondo la regola più rigida valida per gli incontri di play-off e di spareggio). La Commissione rileva che la normativa vigente in materia stabilisce quanto segue: - l’art. 41 comma 1 del C.G.S. afferma che “ il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla Lega Nazionale Dilettanti della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento”; - l’art. 14 comma 8 del C.G.S. afferma che “ i tesserati cui gli Organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorchè conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione”; - l’art. 14 comma 10.2 del C.G.S. afferma che “ per le gare di Coppa Italia e delle Coppe organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio promozione previste dall’art. 49, lett.c), Lega Nazionale Dilettanti Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, 5° capoverso, delle N.O.I.F., i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di giustizia sportiva”; - l’art.14 comma 12° del C.G.S. afferma che “ per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti; a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out; b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out; c) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare spareggio-promozione previste dall’art.49, lett,c) Lega Nazionale Dilettanti, 5° capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 17, comma 6”; - l’art.49 lett. c.), 5° capoverso delle N.O.I.F. prevede che “acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale; - l’art. 17 comma 6° del C.G.S. afferma che “ le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive;. Infine il Comunicato Ufficiale n° 137 della stagione sportiva 2005/2006 della Lega Nazionale Dilettanti ribadisce che per le gare di spareggio-promozione i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni e che le sanzioni di squalifica che non siano scontate in tutto o in parte nelle eventuali gare di play-off devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle gare spareggio promozione. Dalla disanima delle suddette disposizioni si rileva, in applicazione del principio fondamentale del diritto secondo cui la legge speciale prevale su quella generale, che le succitate norme di cui all’art. 14 cc. 10.2 e 12 C.G.S., derogano a quanto stabilito rispettivamente dall’art. 14 comma 8 e dall’art. 41 comma 1 C.G.S..Pertanto la disciplina delle ammonizioni e delle squalifiche nelle gare di Coppa, di play-off e play-out e degli spareggi promozione della Lega Dilettanti differisce da quella generale. Innanzitutto si osserva che la normativa mira ad evitare un’automatica interferenza tra le gare di campionato e le altre gare ufficiali; le ammonizioni inferte in campionato non hanno efficacia nelle gare di play-off e play-out e le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione ( non invece le altre squalifiche) riportate nell’ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione successiva; inoltre, mentre nel campionato la squalifica per recidiva si matura dopo quattro ammonizioni, nelle gare di coppa, spareggio promozione, play-off e play-out sono sufficienti due ammonizioni. E’ inoltre stabilito che le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate interamente o parzialmente nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate nelle gare di spareggio promozione o nella stagione successiva; nulla invece dice la normativa in ordine alle squalifiche inferte nell’ambito delle gare di spareggio-promozione. La Commissione ritiene di conseguenza che, sussistendo un vuoto normativo nell’ambito del Codice di Giustizia Sportiva, la questione su cui è chiamata a pronunciarsi debba essere risolta mediante un’interpretazione estensiva del succitato Comunicato n° 137, che indica nelle gare di spareggio promozione il limite per scontare, anche per il solo residuo, le sanzioni di squalifica inflitte nell’ambito sia dei play-off che degli stessi spareggi; pertanto, quando la squalifica per somma di ammonizioni interviene nell’ultima partita degli spareggi, essa dovrà essere scontata negli eventuali successivi spareggi promozione e non nel successivo campionato. Tale interpretazione appare coerente con il sistema: se le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato non hanno rilevanza nelle successive gare di play-off e play-out ( ed ovviamente in quelle di spareggio) e sono scontate nella stagione successiva, sarebbe contrario alla logica non affermare la stessa regola per il caso inverso. Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene che nessuna irregolarità abbia commesso la Società Budoni a schierare in campo il calciatore Mometti nella gara della prima giornata del campionato di Eccellenza 2006/2007, e pertanto DELIBERA di rigettare il reclamo presentato dalla società Taloro Gavoi. Dispone l’addebito della tassa.
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