COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 dell’ 19 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANTA LUCIA BARRALI ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso il risultato della gara Pimentel / Santa Lucia Barrali del 1° ottobre 2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 dell’ 19 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SANTA LUCIA BARRALI ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso il risultato della gara Pimentel / Santa Lucia Barrali del 1° ottobre 2006. La Pol. Santa Lucia Barrali ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe ( 3 a 2 a favore della società Pimentel) sostenendo l’irregolarità della posizione del calciatore Meloni Davide, schierato in campo dalla società Pimentel nonostante fosse sottoposto a squalifica per una giornata di gara. Rileva la società reclamante che il Meloni risulta dal Comunicato Ufficiale n° 45 della stagione sportiva 2005/2006 del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti essere stato squalificato per una gara per recidività ( 2^ infrazione) in ammonizione irrogata nel corso della partita Pimentel / Siliqua del 21.05.2006, valida quale incontro del secondo turno dei play-off del campionato di 2^ Categoria. La società Pimentel non ha fatto pervenire controdeduzioni. Risulta dagli atti che quella del giorno 21.05.2006 è stata l’ultima gara ufficiale disputata nella precedente stagione agonistica dalla società di appartenenza del Meloni, e che quest’ultimo ha giocato non solo nella partita di cui in epigrafe, valida per la seconda giornata del campionato 2006/2007 della 2^ categoria, ma anche nella gara della prima giornata Andromeda / Pimentel. La Commissione rileva che la normativa vigente stabilisce quanto segue: - l’art. 14 comma 12° del C.G.S. afferma che “ per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;b) le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del campionato sono scontate anche nei play-off e play-out; c) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art.49, lett.c) Lega Nazionale Dilettanti, 5° capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 17, comma 6°”; - l’art. 49 lett.c), 5° capoverso delle N.O.I.F. prevede che “ acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza regionale”; - l’art. 17 comma 6° del C.G.S. afferma che “ le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essre scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. Dalla disamina delle suddette disposizioni si rileva che le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate interamente o parzialmente nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate nelle gare di spareggio-promozione, previste dalle N.O.I.F. per il solo Campionato di Eccellenza, o, negli altri casi, nel campionato successivo. La Commissione ritiene di conseguenza che, essendo stato il Meloni squalificato per una gara per somma di ammonizioni a seguito dell’ultima partita dei play-off di una categoria per la quale non sono previsti spareggi, la squalifica dovesse effettivamente essere scontata nel campionato della successiva stagione sportiva. Poiché il medesimo è stato invece irregolarmente schierato in campo sia la prima che la seconda giornata di campionato, la Commissione, visti gli artt. 12 cc.1° e 5° lett.a), 14 e 17 comma 3° del C.G.S.,DELIBERA: - di accogliere il reclamo proposto dalla Pol. Santa Lucia Barrali; - di infliggere alla società Pimentel la sanzione sportiva della perdita dell’incontro con il risultato di 0 a 3; - di infliggere al giocatore Meloni Davide una ulteriore giornata di squalifica. Dispone il non addebito della tassa.
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