COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 dell’ 19 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. PERDASDEFOGU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 05.10.2006. Gara Perdasdefogu / Ulassai del 01.10.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 dell’ 19 ottobre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. PERDASDEFOGU ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 05.10.2006. Gara Perdasdefogu / Ulassai del 01.10.2006. La reclamante chiede sia ridotta la squalifica per tre giornate di gara inflitta al giocatore Carta Enrico perché ritenuto responsabile di aver protestato vivacemente nei confronti dell’arbitro e di averlo spinto poggiandogli le mani sul petto. La società Perdasdefogu sostiene che il comportamento del giocatore Carta Enrico non sia stato violento e/o lesivo della dignità del direttore di gara bensì unicamente volto a richiamare l’attenzione dell’arbitro su una sua decisione ritenuta palesemente difforme dalle disposizioni regolamentari. Chiede, pertanto, una adeguata riduzione della squalifica. La Commissione rileva l’infondatezza della tesi della reclamante. La descrizione del comportamento del Carta, contenuta nel referto arbitrale, non lascia infatti intendere che la scomposta reazione al provvedimento di ammonizione sia stata caratterizzata solo dalla volontà di richiamare l’attenzione dell’arbitro. Le vivaci proteste rivolte al direttore di gara, culminate nella spinta, seppure leggera, di cui si rese responsabile il giocatore, capitano della formazione, giustificano appieno l’entità della sanzione. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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