COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 16 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.D. GEMINI PIRRI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 26.10.2006. Gara Gemini Pirri / Decimese del 15.10.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 16 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare G.S.D. GEMINI PIRRI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 15 del 26.10.2006. Gara Gemini Pirri / Decimese del 15.10.2006. La società Gemini Pirri ha proposto rituale reclamo avverso la sanzione sportiva della perdita dell’incontro in oggetto, col risultato di 0 a 3, inflittale in quanto, al 44° del secondo tempo, secondo quanto riportato nel referto arbitrale, detta società sostituì il giocatore n° 11 Mura Fabio ( nato il 05.09.1988), con il giocatore Picciau Ignazio, n° 15, nato il 17.09.1986. Per effetto di tale sostituzione, la squadra predetta disputò due minuti circa dell’ultimo scorcio della gara con un solo giocatore “ giovane”( Ghisu Mauro, nato il 03.02.1989). Da tale sostituzione derivò la violazione delle norme in materia di impiego di giocatori “giovani” nei Campionati di Eccellenza e Promozione regionali ( C.U. n° 48 del C.R. Sardegna della L.N.D, pubblicato in data 15.06.2006) La reclamante ha sostenuto che, difformemente da quanto riportato nel referto, al 44° del secondo tempo il giocatore n° 11 Mura Fabio venne sostituito dal n° 17 Medda Alessandro, anch’egli giocatore giovane, essendo il primo nato il 03.05.1988 ed il secondo il 23.05.1989. La sostituzione riportata nel referto ( esce Mura Fabio ed entra Picciau Ignazio) fu perciò frutto di errore, pur comprensibile e deve determinare, secondo la reclamante, la riforma della decisione adottata dal G.S.. A conforto dei propri assunti la società Gemini Pirri ha richiamato gli articoli della stampa locale, nei quali risulta riportata la sostituzione del Mura Fabio col giocatore Medda Alessandro. Sono state anche esibite fotografie dalle quali si evincerebbe la presenza del Santus ( n° 9) in orario successivo a quello dell’ingresso del Medda, e ciò in discordanza con i tempi e la sequenza delle sostituzioni riportate nello stesso referto. La società Decimese ha fatto pervenire controdeduzioni, con le quali ha contestato gli assunti della reclamante. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato integralmente il proprio rapporto ed in particolare le sostituzioni così come in esso riportate. Egli ha inoltre confermato che la sostituzione avvenuta al 44° del secondo tempo riguardò effettivamente il giocatore Mura Fabio, uscito per dare posto al compagno Picciau Ignazio. Sulla scorta degli elementi sopra riportati, e più precisamente del referto del direttore di gara, espressamente confermato da quest’ultimo in sede di audizione, trova perciò conferma il fondamento dell’irregolarità della sostituzione effettuata dalla società Gemini Pirri al 44° del secondo tempo, in violazione della disposizione di cui al C.U. n° 48 del 15.06.2006, e risulta legittima l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Gemini Pirri, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett.a) del C.G.S.. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it