COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 23 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. PROGETTO SANT’ELIA ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Soleminis / Progetto Sant’Elia del 29.10.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 23 Novembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. PROGETTO SANT’ELIA ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso il risultato della gara Soleminis / Progetto Sant’Elia del 29.10.2006.
Con reclamo spedito in data 6 novembre 2006, la società Progetto Sant’Elia ricorreva avverso il risultato della gara in oggetto, asserendo che la società Soleminis avrebbe fatto partecipare alla gara il calciatore Giannasi Massimiliano, in posizione irregolare in quanto lo stesso risultava svincolato con decorrenza 01.07.2006.
La ricorrente chiedeva che venisse inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Soleminis e allegava copia della ricevuta dell’invio del reclamo alla società avversaria.
La società Soleminis nelle controdeduzioni eccepiva la presentazione del reclamo oltre i termini previsti dal C.G.S..
La Commissione, esaminati gli atti del procedimento e verificata la posizione del giocatore Giannasi Massimiliano, rileva che
- la reclamante ha spedito nei termini dei sette giorni previsti dal C.G.S. il ricorso alla Commissione Disciplinare e, pertanto, non può essere accolta l’eccezione della società resistente;
- dalla documentazione prodotta dall’Ufficio Tesseramenti risulta che effettivamente il calciatore Giannasi Massimiliano era svincolato dalla società Soleminis e, pertanto, ha partecipato alla gara Soleminis / Progetto Sant’Elia in posizione irregolare.
Ciò comporta, ai sensi dell’art. 12, n° 5 lett.a) del C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara per la società Soleminis.
Per questi motivi la Commissione DELIBERA di infliggere alla società Soleminis la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 e dispone il non addebito della tassa.
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