COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 23 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. DOMUSNOVAS J.S. ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari) Avverso delibera G.S. C.U. n° 10 del 25.10.2006. Gara Frassinetti / Domusnovas del 22.10.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 23 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. DOMUSNOVAS J.S. ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari) Avverso delibera G.S. C.U. n° 10 del 25.10.2006. Gara Frassinetti / Domusnovas del 22.10.2006. La società Domusnovas proponeva rituale reclamo avverso la squalifica del proprio giocatore Congiu Mariano sino al 25.06.2007 per avere, secondo il Giudice Sportivo, colpito volontariamente da dietro il direttore di gara alla testa con una spallata. La Commissione, esaminato il rapporto dell’arbitro, in verità molto generico, e sentito lo stesso direttore di gara all’odierna seduta, ritiene che la sanzione inflitta al reclamante debba ritenersi eccessiva. Infatti, l’arbitro ha chiarito di essere stato raggiunto da tergo da una spallata e di avere riconosciuto il Congiu, come autore del fatto in contestazione, soltanto dopo aver subito il colpo e di non essere, pertanto, certo della volontarietà dell’atto posto in essere dal reclamante. Lo stesso direttore di gara, sempre nel corso dell’odierna seduta, ha comunque precisato di essere stato oggetto di reiterate espressioni ingiuriose da parte del Congiu che veniva trattenuto dai propri compagni e portato negli spogliatoi. Per quanto premesso, la Commissione, alla luce dei chiarimenti di cui sopra, ritiene che il Congiu, reo di un comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro, debba essere sanzionato con una squalifica sino alla data del 22.12.2006, tenenuto conto che lo stesso direttore di gara è stato si raggiunto da una spallata, ma sussistono fondati dubbi, come sopra detto, sulla volontarietà dell’episodio. Per questi motivi DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Congiu Mariano al 22.12.2006 e dispone il non addebito della tassa.
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