COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 23 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. CAMPIDANIA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Calcio San Sperate / Campidania del 05.10.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 23 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare F.C. CAMPIDANIA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso il risultato della gara Calcio San Sperate / Campidania del 05.10.2006. E’ pervenuto a questa Commissione un reclamo che risulta firmato dal dirigente della F.C.Campidania Calcio, sig. Torrigiani Stefano, datato 13.11.2006. Con detto reclamo si domanda l’applicazione della sanzione sportiva della perdita dell’incontro Calcio San Sperate / Campidania, del 05.11.2006, a carico della società Calcio San Sperate, col risultato di 0 a 3, per avere essa schierato il giocatore Cinus Federico ( nato il 01.09.1980), in posizione irregolare, in quanto all’epoca ancora tesserato per la società Virtus San Sperate ( anch’essa inserita nel girone “C” del Campionato di 3^ Categoria). La Commissione rileva, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo, in quanto sottoscritto da soggetto non legittimato a proporlo, ai sensi dell’art.29, n° 2 del C.G.S.. Il dirigente che lo ha sottoscritto non risultava infatti, all’epoca, autorizzato mediante regolare delega rilasciata dal presidente.L’unico atto di delega pervenuto a questo Comitato risulta privo di data, salvo quella che compare nel mezzo di trasmissione via fax del documento, che indica il giorno 17.11.2006, quindi, successivo al momento di proposizione del reclamo. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di dichiarare il reclamo inammissibile. Dispone l’addebito della tassa.
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