COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 23 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare PGS CLUB SAN PAOLO (Campionato regionale Calcio a Cinque serie “C2”) Avverso il risultato della gara Club San Paolo / Sant’Antioco del 04.11.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 del 23 Novembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
PGS CLUB SAN PAOLO (Campionato regionale Calcio a Cinque serie “C2”)
Avverso il risultato della gara Club San Paolo / Sant’Antioco del 04.11.2006.
La società Club San Paolo Calcio a Cinque ha presentato rituale reclamo avverso il risultato della gara di cui in epigrafe, terminata con il risultato di 5 a 4 a favore della società Sant’Antioco, affermando che nelle fila della suddetta squadra era stato schierato il calciatore Roccasalva Matteo, che risultava squalificato, secondo quanto riportato sul C.U. n° 9 della Delegazione Calcio a Cinque del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti.
Successivamente, in data 07.11.2006, la società reclamante ha rinunciato al reclamo, dichiarando di avere appurato che, contrariamente a quanto scritto sul C.U. n° 9, il giocatore Roccasalva non era stato squalificato.
Effettivamente, nel C.U. n° 10, pubblicato in data 07.11.2006, è riportata l’errata corrige con la specificazione che la squalifica per una giornata del calciatore Roccasalva era revocata, in quanto il medesimo, nella partita in riferimento, era stato ammonito e non espulso.
Da ciò si rileva che la presentazione del reclamo da parte del Club San Paolo è stata determinata da un errore del C.U.n° 9, certamente non addebitabile alla società
Pertanto, la Commissione ritiene che, pur nella vigenza della norma di cui all’art. 29, n°12 del C.G.S., secondo cui la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti che riguardano la posizione irregolare dei calciatori, nel caso concreto in esame non si debba dar luogo a decisione nel merito, né debba essere addebitata la tassa alla società reclamante.
Per questi motivi, la Commissione, preso atto della rinuncia della società Club San Paolo al reclamo, determinato da mero errore contenuto nel C.U.n° 9, dispone il non addebito della tassa.
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