COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DI FARCI RICCARDO E DELLA SOCIETA’ POL. JUPITER

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DI FARCI RICCARDO E DELLA SOCIETA’ POL. JUPITER La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il signor Farci Riccardo nonché la società Pol. Jupiter per responsabilità oggettiva ( art. 2 comma 4° C.G.S.), perché, essendo questi tesserato con la suddetta società quale calciatore per la stagione sportiva 2005 / 2006, nel periodo intercorrente tra il settembre 2005 e il gennaio 2006, avrebbe provveduto alla conduzione tecnica della squadra, nonostante fosse sprovvisto di regolare patentino, mentre formalmente risultava tesserato in qualità di allenatore il signor Agus Gianpaolo, quest’ultimo in possesso della necessaria qualifica di allenatore dilettante, così violando il disposto di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.. Afferma il Procuratore Federale che, dagli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini, a seguito di una denuncia pervenuta dal Gruppo Regionale Sardo A.I.A.C., sarebbe emerso che il signor Agus, nell’arco di tempo sopra indicato, aveva ricoperto solo formalmente il ruolo di allenatore della società Jupiter, che invece era svolto di fatto dal signor Farci; in particolare lo stesso Agus ammetteva che, all’atto del tesseramento con la società Jupiter, all’inizio dell’anno agonistico 2005 / 2006, aveva precisato ai giocatori e al presidente di non poter presenziare per motivi di salute agli allenamenti previsti nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e che per tale motivo questi erano stati normalmente gestiti dal Farci; lo stesso Agus precisava di avere peraltro partecipato talvolta agli allenamenti del venerdì nel corso dei quali decideva, concordemente con il Farci, la formazione da mandare in campo la domenica successiva e di avere sempre presenziato alle partite di campionato, fornendo ai giocatori indicazioni tecniche e tattiche, previa consultazione con il Farci. La Pol. Jupiter, nelle note difensive redatte dal suo presidente, sostiene di avere assunto quale allenatore l’Agus, che accettava senza richiedere alcun compenso, nonostante che questi avesse avvisato di non essere in grado di partecipare per motivi di salute a tutti gli allenamenti, nella convinzione che compito dell’allenatore sia prevalentemente quello che di dare alla squadra un’impostazione tecnica e tattica e che non fosse pertanto indispensabile la sua costante presenza agli allenamenti; la collaborazione fornita dal Farci, capitano della squadra, era dovuta al fatto che fosse il giocatore più anziano ed esperto; pertanto, solo per un equivoco si era sparsa la voce che quest’ultimo fosse l’effettivo allenatore della squadra. Il rappresentante della Procura Federale, in sede di audizione, ha chiesto di infliggere al giocatore Farci la sanzione della squalifica per mesi sei per avere contravvenuto con i suoi comportamenti ai doveri di correttezza, lealtà e probità e alla Pol. Jupiter l’ammenda di Euro 300,00 per responsabilità oggettiva. Il difensore della società ha chiesto di non irrogare alcuna sanzione, richiamandosi alla memoria scritta. La Commissione ritiene che la vicenda debba essere ricondotta nei suoi esatti limiti e che di conseguenza non si debba ravvisare, nel comportamento del Farci, alcuna condotta contraria ai doveri di corretteza, lealtà e probità richiamati dall’art.1 del C.G.S.. Non vi è infatti alcuna prova che quest’ultimo si sia arrogato pregrogative e funzioni che non gli spettavano; non risulta affatto che egli abbia svolto effettivamente l’attività di conduzione tecnica della squadra nonostante che fosse tesserato come calciatore e non avesse il patentino di allenatore. E’ certo che alle partite di campionato non è mai mancata la presenza in panchina dell’allenatore Agus, che non ha omesso in tali occasioni di fornire ai giocatori le necessarie indicazioni tecniche e tattiche; pertanto l’attività di collaborazione da parte del Farci si è limitata, in qualità di capitano e giocatore più esperto della squadra, al coordinamento delle sedute di allenamento quando l’allenatore era assente e alla formulazione di suggerimenti e consigli all’Agus, dietro sua richiesta, in ordine ai giocatori da mandare in campo. Non si può poi non evidenziare che la situazione sopra descritta ha avuto una durata di pochi mesi perché la società Jupiter, nel mese di gennaio 2006, resasi conto che la squadra non aveva una conduzione efficace, invitava l’Agus alle dimissioni e nominava un nuovo allenatore nella persona del signor Maurizio Bistrusso; questi ha svolto regolarmente e a tempo pieno le sue funzioni, rendendo così inutile l’attività di collaborazione del calciatore Farci, che da allora si è limitato a giocare secondo le indicazioni del nuovo tecnico. Tutto ciò dimostra ancor più l’assenza da parte di quest’ultimo di qualsiasi intento di venir meno ai doveri di correttezza e lealtà propri dell’ordinamento sportivo; l’attività da lui svolta di direzione delle sedute di allenamento nel periodo compreso tra i mesi di settembre e dicembre è dipesa da circostanze estranee alla sua volontà e dalla doverosa necessità di sopperire alle assenze dell’allenatore. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di non accogliere le richieste della Procura Federale nei confronti del calciatore Farci Riccardo e della società Pol. Jupiter.
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