COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ILVAMADDALENA ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 23.11.2006. Gara Ilvamaddalena / La Palma Alghero del 19.11.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ILVAMADDALENA ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 23.11.2006. Gara Ilvamaddalena / La Palma Alghero del 19.11.2006. La Soc. U.S. Ilvamaddalena ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per due gare del campo di gioco della società, perché al termine dell’incontro numerosi sostenitori della squadra, accalcati lungo il percorso che conduce agli spogliatoi, al passaggio dell’arbitro, lo facevano oggetto di numerosissimi sputi che lo raggiungevano al capo ed alla parte superiore del tronco. La reclamante contesta l’entità della squalifica, ritenendola sproporzionata in riferimento al reale accadimento dei fatti dei quali si rese responsabile, a suo dire, uno sparuto gruppo di esagitati. Essa ha pertanto domandato la revoca della sanzione, o, in subordine, una riduzione della stessa. La Commissione giudica fondate le ragioni della reclamante e, pur considerando grave e deprecabile il comportamento del gruppo dei sostenitori locali che si rese responsabile degli sputi che attinsero il direttore di gara, ritiene, per la portata degli episodi, di dover ridurre la squalifica del campo ad una sola giornata. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica del campo di gioco a una giornata. Dispone il non addebito della tassa.
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