COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. GIRASOLE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 8 del 09.11.2006. Gara Girasole / Santu Predu del 05.11.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. GIRASOLE ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Nuoro ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 8 del 09.11.2006. Gara Girasole / Santu Predu del 05.11.2006. La Pol. Girasole ha proposto rituale reclamo soltanto avverso la squalifica fino al 30 giugno 2009 inflitta al giocatore Todde Giorgio perché, contestando l’espulsione di un compagno di squadra decretata dall’arbitro, colpiva quest’ultimo, da tergo, con un violento calcio che raggiungeva il direttore di gara all’altezza del costato destro causandogli forte dolore, difficoltà respiratoria ed una rovinosa caduta. Il predetto Todde colpiva nuovamente l’arbitro con un calcio che lo raggiungeva al braccio destro nonostante venisse trattenuto dai colleghi di squadra. Secondo la reclamante la descrizione dei fatti come rappresentati dall’arbitro non troverebbe corrispondenza, in quanto lo stesso sarebbe stato urtato e fatto cadere a terra dall’arrivo scomposto dei componenti la squadra del Girasole, tra cui probabilmente il Todde Giorgio, che intendevano avanzare delle proteste in ordine alla mancata concessione di un calcio di rigore a loro favore e, allo stesso tempo, far recedere il direttore di gara dalla decisione di espellere il Todde. La reclamante, altresì, ritiene “illogico” il contenuto del referto nella parte in cui l’arbitro riferisce di essere stato colpito da dietro dal Todde, in considerazione del fatto che l’arbitro in tale frangente non avrebbe focalizzato chi lo colpiva, dapprima con un calcio al costato destro e, successivamente, con un altro calcio al braccio destro. La reclamante, quindi, concludeva domandando di riformare quantitativamente la squalifica irrogata, disponendo una misura meno gravosa, in quanto l’episodio era da ritenersi una reazione sicuramente scomposta e maldestra, ma non assolutamente violenta. La Commissione convocava l’arbitro per essere sentito in merito, ma, per inderogabili esigenze di lavoro, questi rinunciava all’audizione rendendosi disponibile a riferire per iscritto sui richiesti chiarimenti. Con nota in data 1° dicembre 2006 l’arbitro, in risposta ai quesiti proposti, confermava integralmente il referto redatto a suo tempo e precisava che, nel cadere a seguito del calcio ricevuto all’altezza del costato, si voltava istintivamente verso la zona da cui era stato scagliato il calcio e individuava, quale unico giocatore presente alle sue spalle nel raggio di quattro-cinque metri, il giocatore Todde Giorgio, nel gesto di ritrarre l’arto con il quale lo aveva colpito. Caduto supinamente, poteva , inoltre, vedere chiaramente come il Todde tentasse di colpirlo ulteriormente con ulteriori calci, uno dei quali lo raggiungeva all’altezza dell’avambraccio destro causandogli forte dolore. La Commissione, esaminato il referto e gli ulteriori chiarimenti forniti dall’arbitro in ordine agli accadimenti della gara, ritiene del tutto fondati gli addebiti. Dall’esame di tali documenti risultano provati gli atti di violenza che hanno provocato forti dolori a danno dell’arbitro, tutti addebitabili al Todde. La reclamante, a fronte delle precise e testuali attestazioni dell’arbitro, allega delle mere deduzioni destituite di ogni fondamento, per cui la Commissione ritiene che la sanzione inflitta, in relazione ai fatti così come rappresentati, appare certamente congrua. Per tali motivi, la Commisisone DELIBERA di respingere il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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