COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 7 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. TIEDO ( Campionato regionale Calcio a Cinque serie “C2”) Avverso il risultato della gara Football Domusdemaria / Tiedo del 04.11.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 22 del 7 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
S.S. TIEDO ( Campionato regionale Calcio a Cinque serie “C2”)
Avverso il risultato della gara Football Domusdemaria / Tiedo del 04.11.2006.
E’ pervenuto a questa Commissione il reclamo avverso il risultato della gara Football Domusdemaria / Tiedo del 04.11.2006, proposto dalla società Tiedo, con il quale quest’ultima sostiene che nella formazione della società Football Domusdemaria hanno partecipato all’incontro solo due giocatori nati dal 1° gennaio 1985, mentre il C.U. n° 1 del 02.08.2006 fa obbligo alle Società partecipanti ai Campionati di Calcio a “5”di impiegare almeno tre calciatori con tali requisiti.
La Commissione rileva in via preliminare la propria incompetenza a decidere sul reclamo, in quanto attinente la regolarità di svolgimento della gara, per il quale è competente a decidere il Giudice Sportivo, ai sensi dell’art.24, n° 3 del C.G.S..
Per tali motivi, la Commissione, rilevata la propria incompetenza, rimette gli atti al Giudice Sportivo per la decisione sul reclamo.
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