COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 14 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. OZIERESE ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 07.12.2006. Gara Ozierese / Porto Rotondo del 03.12.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 14 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
S.C. OZIERESE ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 07.12.2006. Gara Ozierese / Porto Rotondo del 03.12.2006.
La società Ozierese ha proposto reclamo avverso i provvedimenti sanzionatori adottati con il C.U. n° 22 del 07.12.2006, consistiti nell’ammenda alla stessa società per Euro 800,00, nonché:
1) nell’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino al 15.02.2007 del presidente signor Sotgiu Salvatore;
2) nella squalifica dei giocatori Apeddu Salvatore ( cinque giornate effettive), nonché Batzu Fabio, Lai Gianmario e Mura Manuele ( tre giornate effettive a ciascuno).
Il reclamo risulta sottoscritto, oltre che dal presidente sopra menzionato ( inibito per quanto si è detto), dal segretario della società, sig. Delogu Antonio, che dagli atti della società Ozierese, depositati presso questo Comitato, non risulta fornito di poteri di rappresentanza e perciò abilitato a sottoscrivere il reclamo stesso.
Per tali motivi, la Commissione dichiara il reclamo inammissibile.
Dispone l’addebito della tassa.
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