COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. TAVOLARA CALCIO ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n°22 del 07.12.2006. Gara Villasimius / Tavolara del 03.12.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. TAVOLARA CALCIO ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n°22 del 07.12.2006. Gara Villasimius / Tavolara del 03.12.2006. La S.S. Tavolara proponeva rituale reclamo avverso la squalifica del proprio giocatore Borrotzu Antonio per tre giornate di gara, sanzionata dal Giudice Sportivo per avere ripetutamente ingiuriato l’assistente dell’arbitro e per avere rivolto gesti volgari all’indirizzo del pubblico. La reclamante, pur non contestando integralmente i fatti, riteneva che l’episodio dovesse essere ridimenzionato in considerazione del fatto che il Borrotzu non avrebbe inteso offendere l’assistente di gara, ma si sarebbe limitato a rivolgergli soltanto delle imprecazioni e non avrebbe, comunque, rivolto gesti volgari all’indirizzo del pubblico in quanto, con le mani, si copriva il volto per non essere raggiunto da sputi provenienti dall’alto delle gradinate; concludeva chiedendo la riduzione della squalifica del calciatore. La Commissione, esaminato il rapporto dell’arbitro ed il supplemento contenente le dichiarazioni sottoscritte dallo assistente di gara Serra Vincenzo, rileva che emerge in maniera incontestabile che quest’ultimo è stato oggetto da parte del Borrotzu di reiterate espressioni ingiuriose e che, inoltre, il Borrotzu ha rivolto gesti triviali all’indirizzo del pubblico; ritiene pertanto che la sanzione inflitta dal primo Giudice debba assolutamente ritenersi congrua in relazione a fatti consimili e soprattutto in relazione all’ultimo fatto descritto il quale avrebbe potuto ingenerare una spiacevole reazione da parte del pubblico. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo disponendo l’addebito della tassa.
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