COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. OZIERESE ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n°22 del 07.12.2006. Gara Ozierese / Porto Rotondo del 03.12.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
S.C. OZIERESE ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n°22 del 07.12.2006.
Gara Ozierese / Porto Rotondo del 03.12.2006.
La società Ozierese ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori:
1) ammenda di Euro 800,00 e diffida inflitta alla società Ozierese, perché al termine della gara numerosi giocatori non potuti identificare assediavano l’arbitro, impedendogli di raggiungere gli spogliatoi e facendolo oggetto di ripetute ingiurie, gravi minacce e tentativi di colpirlo, desistendo solo grazie all’intervento di alcuni dirigenti;
2) inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art.14 del C.G.S., fino al 15 febbraio 2007, al presidente della società Ozierese sig. Sotgia Salvatore, perché al termine della gara, ed in concorso col giocatore Apeddu Salvatore, bloccava uno degli assistenti, minacciandolo, insultandolo e tentando ripetutamente di colpirlo; quindi, con lo stesso Apeddu, si univa ad altri giocatori che tenevano analoga condotta nei confronti dell’arbitro;
3) squalifica per cinque gare effettive al giocatore Apeddu Salvatore, perché al termine della gara, insieme al presidente della società, bloccava uno degli assistenti, minacciandolo ed insultandolo ripetutamente, e tentando di colpirlo; quindi si univa ad altri giocatori che tenevano analoga condotta nei confronti dell’arbitro;
4) squalifica per tre gare effettive ai giocatori ai giocatori Batzu Fabio, Lai Gianmario e Mura Manuele, perché al termine della gara, assieme ad Apeddu e ad altri giocatori non potuti identificare, bloccavano l’arbitro, impedendogli di raggiungere gli spogliatoi, e facendolo oggetto di ripetute ingiurie, gravi minacce e tentativi di colpirlo, desistendo solo per l’intervento di alcuni dirigenti.
La reclamante contesta gli addebiti ritenendoli infondati, e in ogni caso considera eccessive le sanzioni adottate in relazione all’effettiva condotta dei propri tesserati. Domanda perciò la revoca delle sanzioni adottate a carico della società e la riduzione di quelle inflitte ai predetti tesserati.
La Commissione ritiene le argomentazioni adottate dalla reclamante sterili contestazioni inidonee a sminuire la gravità e la portata degli addebiti, quali minuziosamente riportati nel referto e nel suo allegato. Risulta, in effetti, sulla base di detti documenti, pienamente provato il deprecabile comportamento ascritto al presidente ed ai giocatori sanzionati con i provvedimenti di inibizione e di squalifica assunti a loro carico, e del tutto giustificata, per la gravità dei fatti imputati agli altri tesserati non individuati, la diffida del campo adottata a carico della società.
L’entità dell’ammenda, viceversa, appare eccessiva, stante l’assorbente incidenza della precedente sanzione, tanto da poter essere adeguatamente ridotta.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA, a parziale accoglimento del reclamo, di ridurre l’ammenda ad Euro 500,00, ferme le altre sanzioni.
Dispone il non addebito della tassa.
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