COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare SOCIO CULTURALE CASTIDAS ( Campionato Juniores – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 17 del 13.12.2006 del Comitato Provinciale di Cagliari. Socio Culturale Castiadas / Club San Paolo del 09.12.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
SOCIO CULTURALE CASTIDAS ( Campionato Juniores – Comitato Provinciale di Cagliari )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 17 del 13.12.2006 del Comitato Provinciale di Cagliari.
Socio Culturale Castiadas / Club San Paolo del 09.12.2006.
La Società Sportiva Socio Culturale Castiadas proponeva rituale reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo provinciale di cui al comunicato ufficiale n°17 del 13.12.2006, che qui di seguito vengono riportate:
1) Squalifica per 5 giornate di gara dei giocatori Vaccaluzzo Sirio, Farci Stefano, Rampinini Samuele e Seu Gianmarco;
2) Squalifica per tre giornate di gara dei giocatori Marci Valentino, Faa Gabriele, Cappai Cristian, Cannas Federico, Faa Alessio, Luccheddu Mattia, Mullano Oliviero e Meloni Vanand;
3) Inibizione sino alla data del 14 Marzo 2007 per i dirigenti Meloni Tarcisio, Scroccu G.Piero e Codonesu Antonello;
4) Ammenda di euro 110,00 alla Società Castiadas per aver lasciato il cancello incustodito che ha permesso l’ingresso dei tifosi nel terreno di gioco;
5) Ammenda di euro 55,00 per mancata assistenza all’arbitro.
La reclamante in primo luogo, assumeva la totale estraneità ai fatti sanzionati del proprio dirigente Codonesu Antonello, che si sarebbe limitato ad intervenire, per impedire che i giocatori che si trovavano in panchina entrassero in campo, ma non avrebbe partecipato alla rissa.
Assumeva, altresì, che il proprio giocatore Seu Gianmarco dovesse considerarsi del tutto estraneo ai fatti in quanto il guardalinee del S. Paolo, Rais Alberto, si sarebbe scagliato non contro il Seu, bensì contro il giocatore Maccioni Giacomo ed addirittura avrebbe provocato a questi delle ferite documentate da certificazione medica del Pronto Soccorso dell’ospedale di Muravera; quindi, nel caso di specie, il direttore di gara avrebbe scambiato il Seu con il Maccioni; contestava, inoltre, la asserita mancata assistenza nei confronti dell’arbitro eccependo che il direttore di gara sarebbe stato assistito e rifocillato dai dirigenti della società reclamante ed ospitato nell’ufficio della stessa squadra ospitante in attesa che cessassero i disordini.
Infine la reclamante osservava che il direttore di gara poteva, comunque, seppur con l’ausilio della forza pubblica, lasciare il campo in condizioni di assoluta sicurezza sotto tutela dei dirigenti del Castiadas.
Sulla base di tali deduzioni la reclamante chiedeva che venisse revocato il provvedimento dell’inibizione ai propri dirigenti Scroccu, Meloni e Codonesu, in particolare nei confronti di quest’ultimo perché totalmente estraneo ai fatti; chiedeva, infine, la revoca delle ammende inflitte e la riduzione delle squalifiche dei propri giocatori in quanto eccessive in rapporto ai fatti.
La Commissione, esaminato il rapporto arbitrale e constatato che dal contesto dello stesso atto emerge in maniera precisa e dettagliata quanto verificatosi nella gara in oggetto, ritiene che tutte le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo debbano essere ritenute congrue con la sola eccezione delle inibizioni ai dirigenti che appaiono eccessive.
È infatti risultato pacifico, né del resto è stato smentito dalla reclamante, (con la sola eccezione per il Seu Gianmarco del quale tratteremo più avanti) che tutti i giocatori sanzionati abbiano partecipato alla rissa seppure in maniera diversa.
Al primo episodio, senza dubbio particolarmente grave, presero parte i giocatori del Castiadas individuati in Vaccaluzzo Sirio, Farci Stefano, Rampinini Samuele e Seu Gianmarco, i quali, seppure provocati dal Rais Alberto (assistente di parte del San Paolo), iniziarono a spintonare ed ad insultare i giocatori della S.Paolo con violenti calci e pugni alle gambe e nelle restanti parti del corpo.
Tale episodio è da ritenersi più grave non solo per la notevole violenza posta in essere dai partecipanti suindicati, ma anche perché diede origine ai fatti successivi ai quali parteciparono gli altri giocatori sanzionati con minor rigore dal Giudice Sportivo, i quali, pur partecipando attivamente alla seconda parte della rissa, e pur ponendo in essere un atteggiamento violento, non tennero una condotta particolarmente grave, soprattutto se rapportato al primo episodio.
Inoltre, in riferimento all’asserita non partecipazione ai fatti del giocatore Seu Gianmarco, che sarebbe stato scambiato con il giocatore Maccioni Giacomo, occorre sottolineare che trattasi di una mera deduzione della reclamante, smentita dal rapporto arbitrale che, oltre ad indicare il nome del Seu quale partecipante al primo episodio, indicava con precisione il n° 11 di maglia che è quello che in occasione della partita in oggetto aveva il Seu stesso; del resto nessuna valenza probatoria avrebbe il certificato medico che la reclamante assume di poter allegare in quanto lo stesso non escluderebbe la partecipazione del Seu ma attesterebbe, esclusivamente, che il Maccioni avrebbe riportato , in occasione della rissa, alcune lesioni.
Vi è poi da esaminare la sanzione comminata ai dirigenti della società reclamante, inibiti, in virtù del provvedimento del Primo Giudice, sino alla data del 14 marzo 2007.
In merito a tale provvedimento occorre preliminarmente rilevare che l’arbitro nel rapporto di gara indica tutti i dirigenti del Castiadas come partecipanti alla rissa senza operare alcuna distinzione, per cui si ritiene che non vi sia alcun motivo per escludere il Codonesu il cui nominativo è indicato nel citato atto; nel merito, tuttavia, si ritiene, come detto precedentemente, che la misura della sanzione inflitta ai dirigenti debba considerarsi eccessiva in considerazione del fatto che questi ultimi, quanto meno inizialmente, intervennero con il proposito di sedare la rissa (così si legge nel rapporto arbitrale) seppure, successivamente, vi rimasero coinvolti e finirono per parteciparvi attivamente insieme ai giocatori delle due squadre.
Pertanto la loro condotta, seppure riprorevole, deve venire attenuata dal tentativo iniziale ed è meritevole di una sanzione più mite e contenuta in un periodo più breve e cioè sino al 31.1.2007.
Devono, infine, essere confermate le ammende inflitte alla società reclamante, in quanto è emerso dal rapporto arbitrale che il cancello che immetteva nel campo di gioco fosse privo di lucchetto, consentendo quindi l’ingresso del pubblico che si univa ai rissanti; inoltre, emergeva dal contesto dello stesso atto che il direttore di gara non poté entrare negli spogliatoi di sua pertinenza in quanto gli stessi erano chiusi e trovò rifugio in un’altra stanza dove rimase chiuso per circa 30’ minuti sino all’arrivo dei carabinieri chiamati da un estraneo, senza che i dirigenti della squadra ospitante prestassero la dovuta assistenza.
Per questi motivi, la Commissione DELIBERA, in parziale riforma dell’impugnata decisione, di ridurre la sanzione dell’inibizione dei dirigenti della società Castiadas Meloni Tarcisio, Scroccu G.Piero e Codonesu Antonello fino al 31.1.2007 e di confermare nel resto gli altri provvedimenti disponendo il non addebito della tassa.
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