COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21 Dicembre 2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. VIDDALBESE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 30.11.2006. Gara Viddalbese / Oschirese del 30.11.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 21 Dicembre 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.C. VIDDALBESE ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 30.11.2006.
Gara Viddalbese / Oschirese del 30.11.2006.
La società Viddalbese in data 01.12.2006 ha preannunciato reclamo, richiedendo il referto della gara in epigrafe.
La Commissione, rilevato che al preannuncio non ha fatto seguito la proposizione del reclamo nei termini previsti, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art.29 de C.G.S..
Dispone l’addebito della tassa.
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