COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. USINESE CALCIO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 21.12.2006. Gara Usinese / Fertilia del 17.12.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. USINESE CALCIO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 21.12.2006. Gara Usinese / Fertilia del 17.12.2006. La società Usinese Calcio ha proposto rituale reclamo avverso i provvedimenti disciplinari del G.S. relativi alla gara in epigrafe, consistiti: 1) nella squalifica per cinque giornate inflitta al giocatore Merella Andrea per avere colpito al volto un avversario a gioco fermo e per aver investito l’arbitro con una serie di volgari ingiurie e minacce; 2) nell’ammenda di Euro 600,00 perché al termine della gara i sostenitori della squadra inveivano contro uno degli assistenti con triviali ingiurie e minacce e lo facevano oggetto del lancio di noccioline che lo raggiungevano al capo ed al dorso. La reclamante rileva, in ordine alla prima sanzione, che il calciatore Merella ha reagito scompostamente all’ennesimo fallo subito ma non ha proferito offesa alcuna ai componenti della terna arbitrale, come peraltro poteva chiaramente evincersi da quanto riportato dall’arbitro nel rapporto. Con riferimento all’ammenda inflitta, la reclamante fa presente che appare inverosimile che qualche nocciolina abbia potuto colpire l’assistente dell’arbitro, posto che il medesimo stazionava a circa 20 metri dalla rete di recinzione. La reclamante domanda, pertanto, un’adeguata riduzione della pena pecuniaria e della squalifica inflitta al giocatore Merella. La Commissione, letto il referto arbitrale, ritiene fondato il rilievo che attiene all’espressione offensiva, diretta al giocatore avversario e non all’arbitro, versione questa, peraltro, confermata dallo stesso direttore di gara sentito per le vie brevi sul punto. Per quanto riguarda l’ammenda, la Commissione rileva che dal referto dell’arbitro emerge in maniera incontestabile che l’assistente sia stato oggetto di reiterate espressioni ingiuriose e minacciose e che, inoltre, il predetto sia stato colpito dal lancio di noccioline. La Commissione ritiene pertanto che la sanzione pecuniaria inflitta dal primo Giudice debba assolutamente ritenersi congrua in relazione a fatti consimili, mentre la squalifica inflitta al Merella debba essere ridotta a quattro giornate per le ragioni indicate nella parte espositiva. Per tali motivi, la Commissione, in riforma parziale dell’impugnata decisione, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Merella Andrea a quattro giornate di gara e di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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