COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FOLGORE ORISTANO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 21.12.2006. Gara Folgore Oristano / Oristanese del 17.12.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. FOLGORE ORISTANO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 21.12.2006. Gara Folgore Oristano / Oristanese del 17.12.2006. L’U.S. Folgore Oristano, in data 29.12.2006, inviava reclamo a questa Commissione avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di squalifica per quattro giornate del calciatore Sau Roberto. Il predetto reclamo risulta essere sottoscritto dal dirigente Sandro Dessì. La Commissione rileva che nella scheda d’iscrizione della società Folgore Oristano al Campionato Regionale di 2^ Categoria risulta, quale presidente e legale rappresentante della stessa, il signor Franco Lombardi e che nessun dirigente ha delega per la rappresentanza. Con fax trasmesso a questa Commissione in data 5 gennaio 2007, pertanto oltre il termine per la proposizione dei reclami previsto dall’art. 42, comma 5° del C.G.S., il presidente Lombardi dichiarava di autorizzare la convalida della firma del dirigente Dessì posta sul reclamo in esame. La Commissione, visto l’art. 4, comma 5° del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo cui la rappresentanza della società spetta solo ai soggetti cui è conferita dallo statuto, nonché ai dirigenti espressamente indicati all’atto dell’iscrizione al campionato, ritiene che il signor Dessì in data del 29.12.2006, fosse privo del potere di sottoscrizione del reclamo e che la successiva e tardiva delega conferita dal presidente Lombardi sia inidonea a convalidare il reclamo stesso, del tutto nullo agli effetti sportivi. Per questi motivi, la Commissione DICHIARA inammissibile il reclamo di cui sopra proposto dalla società Folgore Oristano e dispone l’addebito della tassa.
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