COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. CUGLIERI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 21.12.2006. Gara Cuglieri / Latte Arborea del 17.12.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. CUGLIERI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 21.12.2006. Gara Cuglieri / Latte Arborea del 17.12.2006. La società Cuglieri ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica fino al 28.02.2007 inflitta al giocatore Perria Luca, perché, espulso per doppia ammonizione, urlava nei confronti dell’arbitro e gli colpiva la mano, in modo tale da fargli cadere i cartellini. La reclamante ha contestato l’entità della sanzione, ritenendola sproporzionata in riferimento al reale comportamento del giocatore, sostenendo che quest’ultimo si limitò a manifestare il proprio dissenso nei riguardi dell’arbitro, venendo, nella circostanza, in modo del tutto occasionale, a contatto con un proprio compagno, ed urtando poi accidentalmente le mani dell’arbitro, al quale caddero i cartellini. Domanda, pertanto, una riduzione della squalifica. La Commissione ritiene gli addebiti pienamente fondati ed adeguata la sanzione inflitta al giocatore Perria Luca. La descrizione dell’episodio fornita dal direttore di gara nel proprio referto, infatti, non lascia dubbi sulla volontarietà dell’atto, consistito nel colpo inferto volontariamente dal giocatore sulla mano del medesimo, dopo avere urlato al suo indirizzo, per protestare dopo il provvedimento della propria espulsione. La deprecabile condotta del giocatore appare peraltro meritevole di adeguata sanzione, nella misura adottata dal G.S., tenuto conto dell’atto di violenza conseguito all’aggressione verbale a lui ascritta. Per i suesposti motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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