COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. 1998 CALCIO BUDDUSO’ ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 14.12.2006. Gara Oviddè / 1998 Calcio Buddusò dell’8.12.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 26 del 11 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. 1998 CALCIO BUDDUSO’ ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 14.12.2006. Gara Oviddè / 1998 Calcio Buddusò dell’8.12.2006. L’U.S. 1998 Calcio Buddusò proponeva rituale reclamo avverso le squalifiche dei giocatori Farris Fabrizio e Fiore Fausto sanzionati dal Giudice Sportivo, il primo con due giornate ed il secondo con sei giornate. La Commissione preliminarmente osserva che il reclamo avverso la squalifica del giocatore Farris per due giornate di gara è da considerarsi inammissibile secondo quanto prevede l’art. 41, comma 3 del C.G.S.; osserva inoltre, per quanto concerne il giocatore Fiore Fausto, sanzionato appunto con sei giornate di gara per avere ripetutamente offeso ed ingiuriato l’arbitro e tentato di colpire lo stesso, che i fatti, seppure gravi, debbano venire in parte ridimenzionati. Infatti dal contesto del rapporto arbitrale emerge certamente che il Fiore abbia posto in essere un comportamento minaccioso ritenuto ingiurioso nei confronti del direttore di gara, e ciò contrariamente a quanto assume nel reclamo la società 1998 Calcio Buddusò che sostiene che il proprio tesserato si sarebbe limitato a contestare, seppure in maniera violenta, una decisione tecnica; emerge, altresì, che lo stesso Fiore avrebbe tentato di colpire l’arbitro ma che tale tentativo non si sarebbe concretizzato per il tempestivo intervento dei compagni di squadra e di alcuni dirigenti. In relazione a tale ultimo fatto, la reclamante, sempre per supportare la richiesta di riduzione, assume che nel caso di specie non vi sarebbe stato nessun tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro ed assume, altresì, che non corrisponde al vero che alcuni dirigenti siano intervenuti per impedire l’aggressione. A parte la credibilità di quest’ultimo assunto, la Commissione ritiene che proprio dalla descrizione dei fatti così come esposti nel rapporto arbitrale non vi è assolutamente la prova di un tentativo di aggressione, ma vi è semplicemente una mera deduzione del direttore di gara che non trova riscontro in alcun fatto concreto e pertanto deve ragionevolmente ritenersi che l’intento del Fiore fosse quello di reiterare ancora le sue proteste seppure in maniera più violenta. Per questi motivi appare equo ridurre la sanzione a quattro giornate di gara per il giocatore Fiore Fausto. La Commissione inoltre, ai sensi dell’art. 41, comma 3° del C.G.S., dichiara inammissibile il ricorso per Farris Fabrizio. Dispone il non addebito della tassa.
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