COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SINNAI ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 21.12.2006. Gara Sinnai / Monreale del del 17.12.2006.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 18 gennaio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. SINNAI ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 24 del 21.12.2006.
Gara Sinnai / Monreale del del 17.12.2006.
La società Sinnai Calcio ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori:
1) squalifica per quattro gare effettive inflitta al giocatore Milia Mirko, perché, espulso per gioco intezionalmente violento, nell’uscire dal terreno di gioco insultava l’arbitro;
2) squalifica per tre gare effettive inflitta al giocatore Mantega Daniele, perché, espulso per somma di ammonizioni, stringeva con forza un braccio dell’arbitro e lo scuoteva;
3) ammenda di Euro 350,00 e diffida alla società, perché, nel corso della gara, una o più persone non identificate si introducevano nello spogliatoio della terna arbitrale, evidentemente incostudito, e gettavano per terra la documentazione relativa alla gara, al pari di bottiglie di acqua, facendo inoltre scempio di indumenti ed altri effetti personali dell’arbitro che venivano calpestati, strappati e coperti di sputi. Con obbligo di risarcire il danno.
La reclamante ha contestato l’entità delle sanzioni, ritenendole sproporzionate in relazione ai fatti accaduti e domanda una riduzione delle squalifiche inflitte ai giocatori. Quanto all’ammenda ed alla diffida inflitte alla società, ne domanda l’annullamento, stante l’immediata disponibilità manifestata dalla reclamante al risarcimento dei danni effettivamente provocati. In subordine, ha domandato adeguata riduzione delle stesse.
Avendo fatto richiesta di audizione, è comparso il Presidente della società Sinnai, il quale ha confermato, davanti a questa Commissione, il contenuto del reclamo e delle richieste formulate.
La Commissione rileva, quanto alle squalifiche inflitte ai giocatori Milia Mirko e Mantega Daniele, che, sulla scorta del referto arbitrale e del supplemento allegato, risultano pienamente provati gli addebiti, tanto da risultare infondati gli assunti della reclamante. Analoghe considerazioni, in termini di prova, devono farsi riguardo agli addebiti che hanno determinato l’ammenda inflitta alla società, per quanto è stato accertato, a fine gara, nello spogliatoio della terna arbitrale.
Per ciò che concerne l’entità delle sanzioni, deve rilevarsi, avuto riferimento alle squalifiche, che il deprecabile comportamento del quale si resero responsabili i due giocatori, dopo la loro espulsione, nei confronti dell’arbitro, ne giustifica pienamente la misura adottata.
Quanto all’ammenda, appare viceversa opportuna una adeguata riduzione della stessa, in riferimento ai fatti sicuramente addebitabili ad un numero limitato di persone, introdottesi nello spogliatoio della terna arbitrale, con effetti, peraltro contenuti, e comunque fatti a carico della medesima reclamante.
Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta alla società Sinnai Calcio ad Euro 250,00 di ammenda e di revocare la diffida.
Conferma nel resto e dispone il non addebito della tassa.
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