COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare PGS CLUB SAN PAOLO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 17 del 13.12.2006. Gara Socio Culturale Castiadas / Club San Paolo del 09.12.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 27 del 18 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare PGS CLUB SAN PAOLO ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 17 del 13.12.2006. Gara Socio Culturale Castiadas / Club San Paolo del 09.12.2006. La società Club San Paolo proponeva rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori e relativi alla gara in oggetto: 1) squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitta ai giocatori Rais Matteo, Loi Daniele, Arrais Nicola, Chighione Gabriele; 2) squalifica per tre giornate effettive di gara inflitte ai giocatori Romero Stevens, Durzu Mattia, Mentasi Federico, Piga Alessio, Pisano Mirko e Medinas Andrea; 3) l’inibizione dei dirigenti Rais Alberto, Serra Pier Moreno e Pinna Roberto sino al 14 marzo 2007; 4) punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 3. Il predetto reclamo veniva sottoscritto da tale Sig. Fabio Frongia, soggetto non legittimato a sottoscrivere l’atto di cui sopra in quanto il suo nominativo non è indicato nella scheda depositata dalla reclamante al momento dell’iscrizione al Campionato Provinciale Juniores. La Commissione, pertanto, visto l’art.4, comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo cui la rappresentanza della società spetta ai soggetti ai quali è conferita dallo statuto, nonché ai dirigenti tassativamente indicati nella relativa scheda al momento dell’iscrizione al campionato, e rilevato che il nominativo del Sig. Frongia non era tra quelli ivi riportati, ritiene che lo stesso fosse privo del potere di sottoscrizione del reclamo e che, conseguentemente, l’atto debba considerarsi inammissibile. Rileva, infine, che le stesse deduzioni pervenute alla Commissione in data successiva al deposito del reclamo non debbono essere considerate di alcun pregio in quanto destituite di qualsiasi giuridico fondamento, deduzioni che, fra l’altro, richiamano in maniera non certamente puntuale le norme di cui agli articoli 30 e 34 del C.G.S., riguardanti situazioni diverse rispetto alla legittimazione e sottoscrizione del reclamo e che contengono, inoltre, delle affermazioni certamente irriguardose nei confronti di un dipendente del Comitato Regionale al quale sono riservate le opportune determinazioni. Per questi motivi, la Commissione dichiara inammissibile il reclamo di cui sopra proposto dal Club San Paolo e dispone l’addebito della tassa.
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