COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare P.S.F. SANT’ELENA ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 26 dell’11.01.2007. Gara Sant’Elena / Quartu 2000 del 07.01.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 28 del 25 gennaio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare P.S.F. SANT’ELENA ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 26 dell’11.01.2007. Gara Sant’Elena / Quartu 2000 del 07.01.2007. La Società Sant’Elena Calcio ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica del campo di gioco per due giornate, inflitta alla società perché, al termine della gara, numerosi sostenitori della squadra si trovavano presso gli spogliatoi ed uno di essi raggiungeva l’arbitro con uno sputo al volto. La reclamante domanda una riduzione della sanzione, in considerazione del fatto che essa si prodigò affinchè la situazione tornasse alla normalità, così come dichiarato dallo stesso direttore di gara, nonché in virtù dei propri buoni precedenti sportivi. La Commissione, esaminato il referto arbitrale e considerati pienamente fondati gli addebiti, ritiene, tuttavia, di dover accedere alla richiesta di riduzione della sanzione. L’episodio ascritto, pur grave, ma verificatosi a fine gara, ed attribuito ad un numero limitato di sostenitori della squadra ospitante, deve essere sanzionato nella misura di una sola giornata di squalifica del campo, che appare più adeguata rispetto al provvedimento già adottato. Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica del campo della società Sant’Elena ad una giornata. Dispone il non addebito della tassa.
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