COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 1 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. IRGOLESE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Tuttavista / Irgolese del 20 gennaio 2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 1 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. IRGOLESE ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso il risultato della gara Tuttavista / Irgolese del 20 gennaio 2007. La società Irgolese ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara di campionato in epigrafe affermando l’irregolarità della posizione del calciatore Rodriguez Franco, ( matricola n° 2167989) nato il 12 novembre 1971, schierato in campo dalla società Tuttavista nonostante risultasse tesserato con la società Irgolese fin dal 15 ottobre 2005 con il nome di Francesco e con la matricola 5010169. La reclamante conclude perché sia inflitta alla società Tuttavista la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3. La società Tuttavista ha fatto pervenire controdeduzioni chiedendo il rigetto del reclamo e sostenendo che il giocatore Rodriguez Franco, nato il 12 novembre 1971, numero di matricola FIGC 2.167.989, è stato sempre tesserato, con lo stesso nome e con lo stesso numero di matricola, per la società Tuttavista, pur sottoscrivendo la richiesta di tesseramento con il nome Francesco e non Franco. La Commissione ritiene il reclamo infondato. Dagli atti ufficiali depositati presso il locale Comitato Regionale risulta che il Rodriguez Franco ( rectius Francesco), nato a Tourcoing il 12 novembre 1971, è regolarmente tesserato dalla stagione sportiva 1999/2000 a favore della società Tuttavista con il numero di matricola 2.167.989. A nulla rileva che il calciatore Rodriguez Francesco, con identica data di nascita, con lo stesso documento di identità utilizzato nella gara in oggetto, abbia giocato con la società Irgolese, per la quale era tesserato, nella stagione sportiva 2005 / 2006. La Commissione, ritenuto che il predetto calciatore Rodriguez Franco ( Francesco) ha partecipato alla gara del Campionato di 2^ Categoria per cui è reclamo a pieno titolo, DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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