COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 1 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LIBERTAS BARUMINI ( Campionato Juniores Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 17.01.2007. Gara Libertas Barumini / Dopolavoro Ferroviario Cagliari del 13.01.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 29 del 1 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LIBERTAS BARUMINI ( Campionato Juniores Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 17.01.2007. Gara Libertas Barumini / Dopolavoro Ferroviario Cagliari del 13.01.2007. La società Libertas Barumini ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) punizione sportiva della perdita dell’incontro col punteggio di 0 a 3 inflitta alla medesima società; 2) squalifica per cinque giornate inflitta ai giocatori Piredda Michael, Farris Simone, Sergi Daniele, Piredda Fabiano, Cordella Francesco e Corona Vittorio. Detti provvedimenti sono stati assunti giacchè dal rapporto dell’arbitro si evince: - a) che al 35° del secondo tempo i giocatori Sunda William della società DLF Cagliari e Cordella Francesco della società Libertas Barumini iniziarono reciprocamente ad insultarsi ed a colpirsi con calci e pugni; - b) che con il loro comportamento i suddetti innescarono una rissa, con calci, pugni e testate, che vedeva coinvolti quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre, fra i quali tuttavia il direttore di gara riusciva ad identificare i seguenti giocatori, Piredda Fabiano, Corona Vittorio, Piredda Michael, Sergi Daniele e Farris Simone della società Libertas Barumini, ed inoltre Sunda William, Demagistris Francesco e Abattiello Mattia della società DLF Cagliari. Malgrado l’intervento dei dirigenti di entrambe le Società per sedare la rissa, questa continuava, tanto che l’arbitro si vedeva impossibilitato a continuare la gara ( al momento della sospensione, al 35° minuto del secondo tempo, il risultato era di 7 a 0 a favore della società Libertas Barumini). La reclamante domanda la revoca della sanzione inflitta al giocatore Corona Vittorio, assumendo che egli non ebbe a partecipare alla rissa; domanda altresì un’equa riduzione della squalifica inflitta agli altri giocatori, che si sarebbero resi conto, a suo dire, del proprio disdicevole comportamento e si sarebbero di esso pentiti. Domanda, infine, l’assegnazione della vittoria acquisita in campo, considerato peraltro il fattivo intervento dei dirigenti, accorsi per sedare la rissa. La società DLF Cagliari non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione rileva l’infondatezza del reclamo, considerato che, nella scorta del referto arbitrale: a) alla rissa scatenatasi dopo lo scontro fra i giocatori Sunda William ( della società DLF Cagliari ) e Cordella Francesco ( della società Libertas Barumini) presero parte quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre, tanto che le due società sono state sanzionate con lo 0 a 3; b) a seguito di tale rissa l’arbitro decretò la sospensione dell’incontro, non essendo egli nelle condizioni di proseguire; c) i giocatori sanzionati della Pol. Libertas Barumini furono espressamente identificati dall’arbitro, ivi compreso il Corona Vittorio, pur avendo egli dichiarato che alla rissa parteciparono quasi tutti i giocatori di entrambe le squadre. Quanto all’entità della squalifica, la Commissione ritiene di non poter accedere alla richiesta di riduzione delle sanzioni, dovendosi ritenere il provvedimento adottato dal G.S. pienamente congruo in relazione alla gravità del comportamento dei giovani calciatori ed alle dimensioni dell’episodio, che rese necessario l’intervento dei dirigenti di entrambe le società, ma che pur tuttavia indusse l’arbitro a disporre la sospensione della gara, non sussistendo le condizioni per una sua prosecuzione. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo e di confermare i provvedimenti sanzionatori adottati. Dispone l’addebito della tassa.
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