COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 dell’ 11 settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VILLANOVATULO ( Coppa Italia Regionale) Avverso il risultato della gara Gialeto / Villanovatulo del 03.09.2006.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 8 dell’ 11 settembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VILLANOVATULO ( Coppa Italia Regionale) Avverso il risultato della gara Gialeto / Villanovatulo del 03.09.2006. La Società A.S.D. Villanovatulo ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa ha preso parte, nella formazione della Pol. Gialeto, il calciatore Ibba Alessio in posizione irregolare perché sprovvisto dell’autorizzazione del Comitato Regionale, in violazione dell’art.34, comma 3 delle N.O.I.F.. La Commissione, - accertato che la reclamante ha provveduto a trasmettere alla controparte copia del reclamo a mezzo lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al ricorso; - verificati gli atti ufficiali in possesso del Comitato Regionale; - rilevato che alle gare della Coppa Italia possono partecipare i calciatori “giovani” che abbiano compiuto il 15° anno di età solo se provvisti di autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.; - rilevato altresì che dagli atti del Comitato non risulta depositato alcun certificato di maturità agonistica del predetto calciatore e conseguentemente non risulta rilasciata alcuna autorizzazione a partecipare all’attività agonistica; - considerato pertanto che il calciatore Ibba Alessio, nato il 07.09.1990, ha partecipato all’incontro senza averne titolo, DELIBERA di accogliere il reclamo della società A.S.D. Villanovatulo, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 alla società Gialeto e dispone il non addebito della tassa reclamo.
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