COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 dell’8 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. VILLAGRANDE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso il risultato della Gara Elmas / Villagrande del 28 gennaio 2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°30 dell’8 febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. VILLAGRANDE ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso il risultato della Gara Elmas / Villagrande del 28 gennaio 2007.
La reclamante chiede sia inflitta alla società Elmas la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per essersi resa responsabile di aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare.
La società Villagrande sostiene che alla gara in epigrafe ha preso parte, nelle fila della società Elmas, il giocatore Santus Andrea, pur non avendone titolo perché tesserato in qualità di dirigente con la società Gemini Pirri.
La Commissione,
- accertato che la reclamante ha provveduto a trasmettere alla controparte copia del reclamo a mezzo lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al reclamo proposto;
- preso atto che la società Elmas non ha fatto pervenire controdeduzioni al riguardo;
- visti gli atti ufficiali depositati presso il Comitato Regionale;
- rilevato che il tesserato dell’Elmas Santus Andrea, nato a Cagliari il 3 giugno 1972, ha rassegnato in data 10 gennaio 2007 le dimissioni da dirigente della società Gemini Pirri;
- considerato, pertanto, che il predetto Santus si trovava in posizione regolare ed aveva diritto di partecipare alla gara per cui si procede;
DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Villagrande e dispone l’addebito della tassa reclamo.
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