COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°30 dell’8 febbraio 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SPORTING 2000 ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 01.02.2007. Gara Ollolai / Sporting 2000 del 28.01.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°30 dell’8 febbraio 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. SPORTING 2000 ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 01.02.2007.
Gara Ollolai / Sporting 2000 del 28.01.2007.
La Pol. Sporting 2000 Siniscola ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per quattro gare inflitta al giocatore Ferrando Marco, perché, espulso per avere rivolto frasi irriguardose all’arbitro, alla notifica del provvedimento si avventava contro di lui per aggredirlo, venendo bloccato dai giocatori della squadra avversaria. Mentre usciva dal terreno di gioco, insultava gravemente l’arbitro; a fine gara sostava davanti agli spogliatoi reiterando le offese e le minacce al direttore di gara.
La reclamante domanda una riduzione della squalifica, ritenendola eccessiva in relazione al comportamento del giocatore, che, alla notifica del provvedimento di espulsione, avrebbe a suo dire protestato vivacemente nei confronti dell’arbitro, senza tuttavia porre in essere alcun tentativo di aggressione verso quest’ultimo.
La Commissione rileva, sulla scorta del referto arbitrale e del supplemento allegato, il pieno fondamento degli addebiti, essendo stati i fatti richiamati espressamente descritti.
L’entità della squalifica risulta, peraltro, adeguata al riprovevole comportamento del giocatore, il quale ebbe a concretizzarsi, dopo il provvedimento di espulsione, nel tentativo di aggressione nei confronti dell’arbitro ( prontamente bloccato grazie all’intervento dei giocatori della squadra avversaria) e nelle successive fasi sopra descritte, sia al momento di abbandonare il terreno di gioco, sia dopo la fine dell’incontro.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di rigettare il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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